Conseguenze in appello (e in Cassazione) delle nullità non sanate della citazione di primo grado per vizi inerenti la vocatio in ius

A seguito della pronuncia della sentenza di prima grado le nullità non sanate della citazione sono destinate a riverberarsi sulla sentenze (art. 159 co. 1). La disciplina è quindi quella data dall’art. 161 ( nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione ). Ne segue quindi che:

  • la nullità deve essere fatta valere in appello unicamente da parte del convenuto praticamente soccombente. Il convenuto praticamente vittorioso, al contrario, può soltanto far valere la nullità in via di appello incidentale condizionato;
  • previa rinnovazione o rimessione in termini degli atti nulli del procedimento di primo grado, il giudice di appello deve pronunciarsi sul merito della domanda dell’attore.

 Conseguenze in appello (e in Cassazione) delle nullità non sanate della citazione di primo grado per vizi inerenti all’esercizio dell’azione

La soluzione appena prospettata è radicalmente diversa qualora tramite l’appello sia fatta valere la nullità non sanata della citazione di primo grado per vizi inerenti all’esercizio dell’azione. In ipotesi di questo genere, infatti, il giudice di appello deve chiudere il giudizio con una sentenza di absolutio ad instantia di mero rito, dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado e dell’intero procedimento.

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