Per completare l’esame della disciplina della nullità per vizi formali occorre dar conto di due ultime importanti disposizioni:

  • l’art. 159 ( estensionedella nullità ):
    • la nullità non si estende agli atti precedenti o agli atti successivi indipendenti (co. 1). Con riferimento a questi ultimi occorre distinguere a seconda che essi siano atti propulsivi (necessari), condizionando l’evolversi del processo verso la sua fine normale, o atti probatori (eventuali);
    • la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti indipendenti (co. 2);
    • se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli effetti ai quali è idoneo (effetti diversi). L’irrilevanza negli atti processuali del requisito della volontà esclude qualsiasi diretto accostamento della norma in esame con l’art. 1424 c.c. in tema di conversione di contratti nulli;
    • l’art. 161 ( nullità della sentenza ), secondo cui la nullità di sentenzesoggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le forme di questi mezzi di impugnazione . Questa norma, partendo dal presupposto che tutte le nullità formali non sanate sono destinate a riverberarsi sulla sentenza, determina che:
      • la nullità della sentenza non può essere fatta valere attraverso azioni di nullità o invalidità, ma soltanto nei limiti e secondo le forme dell’appello e del ricorso in cassazione;
      • il regime della sentenza nulla è assimilabile molto di più all’annullabilità che alla nullità del contratto: il decorso dei termini per proporre appello o ricorso per cassazione, infatti, determina la sanatoria di tutti i possibili vizi della sentenza del procedimento (stabilità del giudicato sostanziale).

La regola dell’art. 161 co. 1 subisce eccezione unicamente nelle ipotesi di difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (non riferibilità soggettiva ex art. 161 co. 2), di assenza di un litisconsorte necessario o di sentenza a contenuto incerto o impossibile.

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