L’atto di citazione è l’atto introduttivo del processo ordinario di cognizione. Secondo l’art. 163 la citazione è un atto formalmente unitario che tuttavia contiene tre sottoatti:

  • l’atto di esercizio dell’azione, ossia l’atto con il quale si fa valere un diritto in giudizio . A livello di struttura sono requisiti di forma-contenuto di tale atto gli elementi di cui ai nn. 2 (parti), 3 (petitum) e 4 (causa petendi) dell’art. 163, nella misura in cui essi servono a individuare il diritto fatto valere in giudizio e del provvedimento richiesto. Dal momento che lo scopo dell’atto di esercizio dell’azione è mettere il giudice in condizione di emanare una pronuncia di merito che accerti l’esistenza o meno del diritto fatto valere in giudizio, è il giudice destinatario di tale atto;
  • l’atto di vocatio in ius, ossia l’atto di attivazione del contraddittorio. A livello di struttura sono requisiti di forma-contenuto di tale atto gli elementi di cui ai nn. 1 (giudice) 2 (parti) e 7 (giorno) e all’art. 163 (costituzione oltre i termini di venti o dieci giorni), nella misura in cui essi servono a consentire l’esercizio tempestivo dei poteri difensivi del convenuto. Dal momento che lo scopo della vocatio in ius è mettere il convenuto in condizione di difendersi, è il convenuto destinatario di tale atto;
  • l’atto preparatorio dell’udienza, i cui requisiti di forma-contenuto sono quelli di cui al n. 4 (causa petendi) dell’art. 163, nella misura in cui essi servono a individuare il diritto fatto valere in giudizio e il provvedimento richiesto.

Proto Pisani ritiene che l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione (art. 163 n. 5) sia estranea alla citazione quale atto preparatorio all’udienza: il sistema, infatti, è chiaro nel non richiedere ai fini dello svolgimento della prima udienza di trattazione la preventiva indicazione dei mezzi di prova. Lo scopo dell’atto preparatorio dell’udienza è consentire che il processo si svolga in modo ordinato, ragionevole e non alluvionale

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