Ciascuna delle tre ipotesi di nullità comporta una disciplina intesa al contenimento della fattispecie in sé e delle sue conseguenze. La comunanza di regolamentazione si riduce:
- alla impugnabilità da parte di chiunque vi abbia interesse.
- alla rilevabilità di ufficio
- al termine di decadenza di tre anni, decorrenti dall’iscrizione o dal deposito presso il registro delle imprese oppure, qualora la deliberazione non sia soggetta né ad iscrizione né a deposito presso il registro delle imprese, dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.
Le tre ipotesi di nullità sono:
- la mancata convocazione dell’assemblea. L’art. 2379 co. 3, comunque, dispone che la convocazione non si considera mancante nel caso di irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controlla della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione della data dell’assemblea. L’irregolarità della convocazione, quindi, non è equiparabile alla mancata convocazione.
L’art. 2379 bis (sanatoria della nullità) prevede che l’impugnazione per mancata convocazione non può essere esercitato da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.
- la mancanza del verbale di assemblea. L’art. 2379 co. 3, tuttavia, soggiunge che il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
L’art. 2379 bis co. 2, inoltre, dispone che tale invalidità può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva.
- l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione. Nel caso in cui l’oggetto della deliberazione sia rappresentato dalla modificazione dell’oggetto sociale, con la previsione di attività illecite o impossibili, l’impugnativa non soggiace al termine di tre anni, ma può essere svolta senza limiti di tempo (art. 2379 co. 1). Anche a proposito di questo motivo di illiceità, comunque, l’art. 2379 ter dispone che le deliberazioni non sono impugnabili dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 2379 co. 4, in tutti i casi di nullità si applicano, in quanto compatibili, il settimo e l’ottavo comma dell’art. 2377 , ossia l’obbligo degli esponenti societari di prendere provvedimenti conseguenti alla pronuncia di nullità e la possibilità di sanare la nullità stessa con l’adozione di una nuova deliberazione conforme alla legge e allo statuto.
Il concetto di inesistenza, in passato largamente utilizzato, viene di fatto bandito da queste analitiche previsioni legislative, sebbene possa tornare ad affacciarsi in casi estremi.
Assemblee speciali
L’art. 2348, fermo il principio che tutte le azioni debbono avere lo stesso valore nominale, consente la creazione di categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi , mentre l’art. 2346 co. 6 consente l’emissione di strumenti finanziari.
Con riferimento a queste ipotesi l’art. 2376 prevede che i portatori di queste particolari azioni e di questi strumenti finanziari si riuniscano in assemblee speciali, aventi la funzione di approvare le deliberazioni dell’assemblea (cosiddetta generale) che pregiudichino (modifichino in senso peggiorativo) i diritti della categoria. A queste assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (art. 2376 co. 2).