A parte i diversi quorum, la differenza fra le due assemblee risiede fondamentalmente nella diversa competenza loro attribuita in ragione delle diverse materie su cui esse sono chiamate a deliberare, mentre sul piano formale la differenza si limita al fatto che il verbale dell’assemblea straordinaria deve sempre essere redatto da un notaio.

La competenza dell’assemblea ordinaria è diversa a seconda che si adotti:

  • il sistema tradizionale (art. 2364 co. 1). In questo caso l’assemblea ordinaria:
    • approva il bilancio.
    • nomina e revoca gli amministratori e nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile.
    • determina il loro compenso, salvo che questo non sia stabilito dallo statuto.
    • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea (es. distribuzione degli utili, acquisto delle azioni proprie) e sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti amministrativi.

Tale riferimento non ha solo la funzione di rinviare a singole disposizioni il completamento dell’elenco delle materie di competenza dell’assemblea ordinaria, ma consente anche di stabilire con chiarezza il rapporto intercorrente tra le funzioni e i poteri rispettivi dell’assemblea e degli amministratori, nonché i limiti e la portata di eventuali interventi della prima nella gestione attribuita alla seconda. L’art. 2364 co. 1 n. 5, in particolare, lasciando ferma la responsabilità di questi (amministratori) per gli atti compiuti , esplicita che la gestione della società resta di esclusiva competenza degli amministratori. L’assemblea, quindi, avendo una funzione soltanto autorizzatoria, non può imporre agli amministratori il compimento di alcun atto.

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
  • il sistema dualistico, in cui è previsto il consiglio di sorveglianza (art. 2364 bis). In questo caso la competenza dell’assemblea ordinaria si riduce ed essa:
    • nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza.
    • determina il loro compenso, salvo che questo non sia stabilito dallo statuto.
    • delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
    • delibera sulla distribuzione degli utili.
    • nomina il revisore.

La competenza dell’assemblea straordinaria, al contrario, è indicata dall’art. 2365 co. 1, ai sensi del quale essa:

  • delibera sulle modificazioni dello statuto.
  • delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.
  • delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (es. deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione).

Tale competenza, tuttavia, in alcuni casi può essere sottratta all’assemblea straordinaria (co. 2):

  • la delibera di riduzione del capitale per perdite può essere eccezionalmente presa dall’assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
  • lo statuto può attribuire agli amministratori non solo il potere di aumentare il capitale e di emettere obbligazioni, ma anche quello di deliberare:
    • la fusione.
    • l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
    • l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
    • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.
    • gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
    • il trasferimento della sede sociale.

A differenza degli artt. 2420 ter e 2443, che prevedono la delega a favore degli amministratori, l’art. 2365 co. 2 la prevede espressamente a favore dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione , ma la logica vuole che questo valga anche negli altri casi.

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