Assemblee totalitarie delle società per azioni

La competenza delle cosiddette assemblee totalitarie (art. 2366 co. 4), ossia delle assemblee nelle quali sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (ai componenti assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte co. 5), non è subordinata all’osservanza delle formalità per la convocazione, ma è immanente all’assemblea stessa. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti (non solo azionisti) può opporsi alla discussione delle tematiche sulle quali non si ritenga sufficientemente informato. A seguito dell’opposizione, comunque, non è necessario procedere ad una successiva convocazione in forma regolare: stante la totalità della riunione, infatti, basterà contestualmente provvedere a rinviare l’adunanza per un congruo termine.

Criteri per stabilire le maggioranze necessarie per le singole deliberazioni

Il meccanismo assembleare, come detto, è funzionale alla possibilità di prendere deliberazioni a maggioranza. Le maggioranze fissate dalla legge, tuttavia, sono diverse in considerazione:

  • della diversa importanza degli argomenti oggetto di deliberazione. Sotto questo profilo, la legge ha raccolto le varie deliberazioni in due gruppi:
    • uno, per il quale sono richieste maggioranze meno consistenti, viene attribuito alla cosiddetta assemblea ordinaria.
    • uno, per il quale sono richieste maggioranze più elevate, viene attribuito alla cosiddetta assemblea straordinaria.

Questo sistema, tuttavia, non deve portarci a credere che vi siano due assemblee: sarebbe meglio dire, infatti, che l’assemblea delibera alternativamente in sede ordinaria o in sede straordinaria, a seconda della gravità delle deliberazioni.

  • della necessità di agevolare il raggiungimento delle decisioni. Sotto questo secondo profilo, la legge, con riferimento all’eventualità che l’assemblea vada deserta per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo, ha previsto la possibilità di riconvocarla, contentandosi di quorum progressivamente minori.
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