L’importanza del fatto organizzativo costituito dalla società per azioni porta con sé l’esigenza di fissare costantemente la traccia della vita societaria, facendola risultare documentalmente e questo:

  • ai fini di fissare le tappe dell’organizzazione corporativa (libri sociali).
  • ai fini di tenere le fila dell’organizzazione finanziaria (scritture contabili e bilancio).

La società per azione deve tenere (art. 2421):

  • il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti, i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.
  • il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari di quelle nominative, i trasferimenti e i vincoli a queste relativi.
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione).
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione).
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste).
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni).
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies (patrimoni destinati), sebbene risulti piuttosto singolare che la tenuta del libro degli strumenti finanziari sia prescritta soltanto con riguardo a questi.

Prima di essere messi in uso, tali libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio, come prescritto per le scritture contabili (co. 3).

L’art. 2435 co. 2 prescrive, per le società chiuse, il deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese di una dichiarazione, da farsi entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, contenente:

  • l’elenco dei soci, con l’indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute.
  • l’elenco dei soggetti che vantino su di esse particolari diritti o siano beneficiari di vincoli.
  • l’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
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