Nelle sole società per azioni sono previste assemblee ordinarie e straordinarie. Le competenze della assemblea ordinaria possono essere diverse nelle società che adottano un sistema di amministrazione tradizionale o monistico (dove cioè manca il consiglio di sorveglianza) e nelle società dualistiche (dove tale organo è presente).

Nel primo caso le competenze sono le seguenti: nomina dei componenti degli altri organi e loro sostituzione e revoca, determinazione del loro compenso, deliberazione sulla loro responsabilità, approvazione del bilancio,, deliberazioni sulle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza tra le quali quella sulla distribuzione degli utili, nomina e la nomina del revisore contabile.

Nelle seconde abbiamo le deliberazioni sulla nomina, revoca e compenso del consiglio di sorveglianza, nomina del revisore e distribuzione degli utili ma non approvazione del bilancio (che spetta al consiglio di sorveglianza anche se lo statuto può prevedere questa competenza che in caso di mancata approvazione o quando lo richieda un terzo dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza). Compiti della assemblea straordinaria sono quelli relativi alle modificazioni dello statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

Altri compiti possono essere attribuiti dallo statuto quali quello della istituzione o soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale all’interno del territorio nazionale.

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