Comunicazioni (136). Esse sono gli atti con cui il cancelliere, per dovere d’ufficio, informa i soggetti del processo che si sono verificati certi fatti. Esse avvengono a mezzo di biglietto di cancelleria in carta non bollata. La comunicazione si compone di 2 parti: una consegnata al destinatario, l’altra conservata nel fascicolo d’ufficio (45 disp. att). Viene trasmessa per posta o notificata con ufficiale giudiziario.

Notificazione (137). Essa è atto dell’ufficiale giudiziario. E’ un atto che non avviene d’ufficio, bensì è provocato dall’istanza di una parte o del PM o del cancelliere ed ha sempre la funzione di portare a conoscenza del destinatario un altro atto (rispetto a cui opera in modo strumentale) che è sempre redatto per iscritto e di cui viene data al destinatario una copia conforme all’originale (ciò deve esser riscontrato e dichiarato dall’ufficiale giudiziario). La notificazione è disciplinata con forme ispirate al principio della congruità al suo scopo, che è la legale conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto da notificarsi. La notificazione non ha equipollenti: ciò vuol dire che la conoscenza dell’atto acquisita altrimenti, è irrilevante. La regola vuole che il rispetto delle forme da parte del richiedente conduca a far entrare l’atto nella sfera di disponibilità del destinatario: a volte però viene disattesa, quindi gli effetti della notifica possono verificarsi in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario. Nel 138 e negli art successivi, il C.P.C. disciplina dettagliatamente le diverse forme in cui può avvenir la notificazione. Nel 138 si parla di notificazione “in mani proprie”, ossia con consegna personale al destinatario, consegna che l’ufficiale giudiziario può fare in un luogo qualunque compreso nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui appartiene restando irrilevante residenza/domicilio del destinatario. Se la consegna non è fatta in mani proprie, essa ex 139 può esser fatta ad altre persone che diano affidamento di effettuare la consegna al destinatario, che va cercato nel comune di residenza o domicilio. Il 140 in caso di “irreperibilità del destinatario” o inesistenza di persone che diano l’affidamento ovvero lo rifiutino, prevede il deposito nella casa comunale, con affissione e avvisi. Il 141 detta le modalità di notificazione a chi ha eletto domicilio. Se non c’è destinatario, operano le regole ex 139. Se non sono conosciuti né la residenza, né il domicilio, né la dimora del destinatario l’atto si deposita nella casa comunale dell’ultima residenza, altrimenti va consegnato al PM. In tutti questi casi la notifica avviene nel ventesimo giorno successivo a quello dell’ultima formalità ex 143 C.P.C.. Situazione delle notifiche all’estero: per esse si procede secondo convenzioni internazionali (per i paesi UE, tutte le convenzioni sono superate dal Regolamento CE 1348/2000). Se questo non è possibile, si usa il 142. Per le notifiche all’estero del sequestro, è sufficiente il compimento delle formalità a carico del notificante. Per le notifiche alle persone giur, le notificazioni si eseguono nella loro sede ex 145 C.P.C.. per le società senza personalità, associazioni non riconosciute, in questi casi la notificazione potrà esser effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, con i modi ex 138, 139,141.

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