I provvedimenti sono atti con cui il giudice assolve alle sue funzioni. Ex 131 C.P.C. abbiamo 3 tipi di provvedimenti: sentenza, ordinanza, decreto. Di solito la sentenza assolve alla funzione decisoria, mentre gli altri due alla funzione ordinatoria.

In base al tipo di azione, la sentenza si distingue in sentenza di accoglimento e di rigetto della domanda, d’altro lato sentenza di accertamento mero (quando accerta il diritto assolvendolo ad un’esigenza di certezza determinata dalla contestazione), di condanna (quando accerta il diritto ed accerta l’esigenza di ulteriore tutela mediante esecuzione forzata), costitutiva (quando, accertato un diritto ad una modificazione giur, si assolve interamente alla relativa esigenza di tutela con una modificazione giur, facendo luogo senz’altro a tale modificazione). La forma della sentenza è prescritta dalla legge per l’atto conclusivo o finale del procedimento giurisdizionale di cognizione o di un suo grado. Quando si tratta di giudice “collegiale”, l’organo giudiziario pronunciante è il collegio salvi i casi in cui per il tribunale i poteri decisori spettano al giudice istruttore come giudice unico.

Sentenza definitiva. Quando la sentenza assolve interamente alla sua funzione decisoria sul merito del giudizio, l’organo giudicante con il pronunciarla conclude o definisce il giudizio ex 277 1° C.P.C.. Questo accade quando il giudice si arresta alla pronuncia sul processo prima di pervenire alla pronuncia sul merito (poiché riscontra il difetto di presupposti processuali o di condizioni dell’azione) ovvero quando, incominciato il giudizio sul merito, risolve alcune questioni “preliminari di merito” , nel senso impeditivo di una completa pronuncia sul merito. In questi casi, oltre a quello ex 279 C.P.C., la sentenza è “definitiva”.

Sentenza non definitiva. La abbiamo quando la sentenza non definisce il giudizio, poiché si risolve in una questione pregiudiziale o preliminare in quel modo diverso che presuppone la prosecuzione del giudizio (esempio: risolve una questione di competenza, affermando la propria competenza) ovvero perché decide sul merito solo parzialmente (279 2° n. 4. 5 e 277 2° ).

Requisiti di forma-contenuto della sentenza (132). Essi sono: indicazione del giudice che l’ha pronunciata; indicazioni parti e difensori; conclusioni del PM e delle parti; concisa esposizione dello svolgimento del processo (eliminata dalla l. 69: ciò per Mandrioli suscita perplessità, perchè spesso serve per valutare eventuali errori processuali) e dei motivi in fatto e in diritto della decisione (motivazione: essa è fatta per consentire un controllo logico giuridico del ragionamento conducente alla decisione); dispositivo, data deliberazione, sottoscrizione del giudice ( (sentenza da organo collegiale: sottoscritta solo dal Presidente e giudice estensore: se manca ciò, nullità assoluta e insanabile. Se il Presidente non sottoscrive per morte o altro impedimento, la sentenza è scritta dal componente più anziano del collegio, se l’estensore non sottoscrive per morte/altro impedimento, basta la sottoscrizione del solo Presidente, l’importante è menzionare l’impedimento prima della sottoscrizione.

La sentenza, stesa e sottoscritta, viene depositata in cancelleria e di ciò da atto il cancelliere, ponendo in essere la pubblicazione della sentenza (133 2° ), che attribuisce ad essa l’efficacia propria. Il cancelliere provvede poi, per suo dovere d’ufficio, alla comunicazione del dispositivo alle parti entro 5 giorni della pubblicazione (ultimo comma 133). La data della comunicazione della sentenza costituisce il dies a quo per il decorso del termine agli effetti della proposizione del regolamento di competenza ex 47 2°, nonché per il decorso del termine di riassunzione della causa ex 50. Agli effetti invece del decorso del termine per la proposizione di tutte le impugnazioni, il dies a quo è quello della notificazione della sentenza (cioè l’atto con cui l’ufficiale giudiziario su richiesta di parte vittoriosa o della parte interessata al passaggio in giudicato fa consegna ufficiale di copia autentica alla parte eventualmente interessata all’impugnazione. Per capire quando la sentenza acquista efficacia, bisogna distinguere tra efficacia di accertamento: essa presuppone definitività (quindi passaggio in giudicato formale) e efficacia esecutiva (se si tratta di condanna civile): essa appartiene provvisoriamente anche alla sentenza di 1° . Infine, è prevista la pubblicazione a spese del soccombente, della sentenza su qualificati mezzi di informazione, se ciò serve a riparare il danno.

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