Provvedimento di rigetto (negativo):

  • quanto all’ordinanza di rigetto per incompetenza (misura cautelare necessariamente chiesta ante causam), l’art. 669 septies co. 1 dispone che l’ordinanza non preclude la riproposizione della domanda ;
  • quanto all’ordinanza di rigetto per motivi diversi (es. difetto di giurisdizione, nullità non sanata), l’art. 669 septies co. 1 dispone che essa non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto . L’ordinanza di rigetto per motivi diversi dall’incompetenza, quindi, preclude la riproposizione dell’istanza solo quando questa sia fondata sulle stesse ragioni di fatto o di diritto;
  • quanto alle spese giudiziali, l’art. 669 septies co. 2 dispone che se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare . Ai sensi del co. 3 la condanna alle spese è immediatamente esecutiva .

 Provvedimento di accoglimento dell’articolo 669

L’art. 669 octies, nel disciplina l’ordinanza di accoglimento di domanda cautelare proposta ante causam distingue a seconda che:

  • si tratti di provvedimenti cautelari soggetti al regime di rigida strumentalità (sequestri): la causa di merito deve essere iniziata entro il termine fissato dal giudice (co. 1) ma comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni (co. 2) dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione (co. 3). La mancata instaurazione del giudizio di merito entro tale termine determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, inefficacia che segue anche all’estinzione del giudizio di merito tempestivamente iniziato (art. 669 novies co. 1);
  • si tratti di provvedimenti cautelari soggetti al regime di strumentalità attenuata o allentata (provvedimenti diversi dai sequestri): il provvedimento cautelare conserva la sua efficacia anche se il giudizio di merito non è iniziato o successivamente si estingue (art. 669 octies co. 6). In tal caso l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (co. 9), l’ordinanza è sempre revocabile da parte del giudice che l’ha emanata, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare (art. 669 decies co. 2), ed è destinata in ogni caso a perdere efficacia a seguito dell’emanazione di una sentenza anche di primo grado la quale dichiari l’inesistenza del diritto cautelato (art. 669 novies co. 3).

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