La tipologia dei provvedimenti emanabili dal collegio si ricava da quanto dettato dall’art. 279, riguardo al giudizio di primo grado. Il co. 1 prevede che il collegio quando provvede soltanto su questioni relative alla istruzione della causa senza definire il giudizio pronuncia ordinanza . In generale, il collegio pronuncia ordinanza quando emana provvedimenti dal contenuto diverso da quelli tipizzati nei cinque numeri in cui si articola il secondo comma.
Il giudice pronuncia sentenza nelle ipotesi previste dall’art. 279 co. 2:
- le sentenze non definitive possono essere emanate nei casi di pronuncia su questioni preliminari di merito (idonee a definire il giudizio) o su questioni pregiudiziali di rito (astrattamente idonee a definire il giudizio ma non quello di appello);
- le sentenze definitive possono essere suddivise in:
- sentenze occasionate da motivi di rito inerenti al giudizio di appello: in questo caso il giudice di appello accertando il difetto di requisiti formali o extraformali necessari, dichiara la nullità dell’atto di citazione, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’estinzione del giudizio di merito;
- sentenze di conferma: queste sentenze intervengono quando il giudice di appello statuisce sulla parte del rapporto sostanziale controverso a lui devoluta nello stesso senso del giudice di primo grado, cosa questa che si realizza:
- quando le censure mosse si sono rivelate infondate;
- quando, nonostante la fondatezza delle censure, il collegio conferma la statuizione del giudice di primo grado (es. eccezioni non proposte in primo grado e riproposte in appello ex art. 346);
- sentenze di riforma occasionate da motivi di rito inerenti al giudizio di appello: queste sentenze possono essere emanate per motivi inerenti la giurisdizione, la competenze e altri errores in procedendorelativi al giudizio di primo grado:
- la sentenza che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado (art. 353), dove deve essere svolto il giudizio di merito non effettuato a causa della pronuncia declinatoria. La sentenze che riforma la sentenza di merito per difetto di giurisdizione ha invece contenuto meramente rescindente;
- la sentenza che riforma la decisione per motivi inerenti la competenza è ottenibile unicamente quando il giudice di primo grado ha affermato la propria competenza e si è pronunciato sul merito, e questo perché la sentenza declinatoria di competenza è inappellabile (suscettibile soltanto di regolamento di competenza ex art. 42). La sentenza di appello che dichiari errata la decisione sulla questione di competenza riforma sia la parte pregiudiziale della sentenza di primo grado sia la parte dipendente relativa alla decisione di merito;
- alla sentenza che riforma la decisione per altri errores in procedendo fatti valere in appello si applica la regola generale per cui il giudice di appello, dichiarata la nullità di un atto del processo di primo grado, deve disporne la rinnovazione in appello e quindi pronunciarsi sul merito (art. 354 co. 4). Solo in casi eccezionali (es. nullità della notifica della citazione) il giudice di appello che accerti l’errore in procedendo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado emana sola la sentenza rescindente e rimette la causa al giudice di primo grado per lo svolgimento della fase rescissoria;
- sentenze di riforma occasionate da motivi di merito, che possono essere la conseguenza, ad esempio, della diversa soluzione delle questioni di diritto censurate o dell’applicazione alla fattispecie di una diversa norma indicata dall’appellante o individuata di ufficio. In queste ipotesi la sentenza di appello ha sempre carattere sostitutivo.
Rilievi conclusivi:
- l’effetto sospensivo è totalmente soppresso dalla nuova formulazione degli artt. 282 e 337 co. 1 che attribuiscono efficacia esecutiva ex lege a tutte le sentenze di primo grado;
- l’effetto sostitutivo è escluso non solo nelle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ma anche qualora la conferma della sentenza di primo grado sia disposta a seguito della mera dichiarazione di infondatezza delle censure mosse;
- l’effetto devolutivo opera in modo automatico;
- lo ius novarum in appello è notevolmente compresso dalla nuova formulazione (art. 345).