Svolgimento del giudizio di appello (udienza pubblica)

L’art. 598 prescrive che in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado , salvo quanto previsto dagli artt. 599 e 603.

Il primo atto del dibattimento in appello è la relazione della causa, che viene svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato (art. 602 co. 1). Nel dibattimento di appello può essere data lettura di atti del giudizio di primo grado e degli atti del fascicolo per il dibattimento (co. 3).

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

Dato l’elemento cartolare del processo di secondo grado, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è istituto di carattere assolutamente eccezionale. In linea di massima tale rinnovazione deve essere richiesta espressamente dalla parte nell’atto di appello o nei motivi nuovi. Qualora l’interessato venga a conoscenza dell’elemento di prova soltanto in un momento successivo, tuttavia, essa può essere chiesta anche dopo detto termine:

  • quando la richiesta ha per oggetto l’assunzione di prove acquisite in primo grado oppure di nuove prove note all’interessato ma non acquisite in quella sede, il giudice di appello la dispone qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 603 co. 1) (rinnovazione discrezionale);
  • quando la richiesta ha per oggetto l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con ordinanza, sentite le parti (co. 2) (rinnovazione obbligatoria);

Si ha rinnovazione di ufficio, quando il giudice la ritiene assolutamente necessaria per l’accertamento del fatto (co. 3). La rinnovazione del giudizio contumaciale, invece, viene disposta quando l’imputato non è potuto comparire nel giudizio di primo grado per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per incolpevole ignoranza della citazione di giudizio, salvo che egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti processuali (co. 4).

Sulla richiesta di rinnovazione il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti (co. 5) e si procede immediatamente (co. 6). In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Discussione in appello

Ai sensi dell’art. 602 co. 4 che richiama l’art. 523, la parola passa nell’ordine consueto al procuratore generale, al difensore della parte civile, al difensore del responsabile civile ed a quello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. L’ultima parola, al solito, spetta al difensore dell’imputato.

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento ed il collegio si ritira in camera di consiglio. Avvenuta la deliberazione ai sensi dell’art. 527, il dispositivo viene redatto e sottoscritto dal presidente, il quale, rientrato in aula, pubblica il dispositivo dandone lettura.

Sentenza del giudice di appello

Di regola il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata (art. 605 co. 1). I casi nei quali il giudice annulla la sentenza appellata sono eccezionali e sono previsti nell’art. 604. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive (co. 2). Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione (co. 3).

Posto che non vi sia stata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice di appello ha a disposizione le stesse prove di cui disponeva il giudice di primo grado:

  • se il giudice di appello conferma la sentenza vuol dire che il giudice di primo grado non ha commesso errori;
  • se il giudice di appello riforma la sentenza vuol dire che il giudice di appello ha ragionato diversamente sul piano probatorio o su quello giuridico rispetto al giudice di primo grado.

Giudice di primo grado e giudice di appello, in particolare, hanno gli stressi strumenti logico-argomentativi, ma possono ragionare in modo diverso, a seconda dei motivi adotti dalle parti.

In definitiva, l’appello rientra nei gravami che costituiscono gli strumenti attraverso i quali si realizza il doppio grado di giurisdizione. La loro funzione è quella non soltanto di denunciare un vizio della sentenza, ma di provocare un nuovo giudizio sul rapporto sostanziale di base di nuove prove.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento