Conclusa la fase preparatoria si perviene all’udienza di discussione ex art. 437. Lo svolgimento di tale udienza è estremamente lineare (co. 1). A differenza di quanto previsto dall’art. 420, nel suo corso non è previsto l’interrogatorio libero delle parti o il tentativo di conciliazione. Al tempo stesso la rivalutazione del giudizio di primo grado e la limitazione dei nova in appello ne semplifica notevolmente lo svolgimento, riducendo la necessità di compiere nuove attività istruttorie a poche ipotesi (es. ricorrano i presupposti per disporre di ufficio il giuramento estimatorio).

Qualora ammetta nuove prove, la corte di appello fissa l’udienza nella quale le prove devono essere assunte e, senza soluzione di continuità, deve essere pronunciata la sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza stessa (co. 2).

La sentenza di appello ha normalmente contenuto di merito, anche qualora nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata una nullità del procedimento. Il giudizio di appello, tuttavia, può eccezionalmente concludersi:

  • con l’annullamento della sentenza appellata e la rimessione della causa al giudice di primo grado (es. difetto di giurisdizione ex art. 353 co. 1);
  • con la dichiarazione di nullità della sentenza e dell’intero procedimento quando il giudizio di primo grado non poteva essere promosso (es. difetto di legittimazione attiva ad agire);
  • con la dichiarazione di nullità dell’atto di appello, di inammissibilità dell’appello oppure di estinzione del relativo procedimento.

La sentenza di appello di merito (di condanna) è provvisoriamente esecutiva ope legis (art. 337 co. 1). All’esecuzione della sentenza favorevole al lavoratore, tuttavia, può procedersi anche con la copia del solo dispositivo (art. 438 co. 2).

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