Il deposito del ricorso e la costituzione del ricorrente

Una volta notificato, il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice nel termine perentorio di 30 gg., che cominciano a decorrere dal momento in cui l’ ultima notificazione dell’ atto si è perfezionata anche per il destinatario. Il documento depositato deve offrire la prova delle avvenute notifiche e deve essere accompagnato da copia dell’ atto impugnato, nonché dai documenti sui quali il ricorso si fonda.

Può accadere, però, che il ricorrente non sia in possesso di questi atti (o perché non gli sono stati comunicati o perché la sua richiesta di accesso non ha avuto esito); in questi casi, allora, l’ onere di depositare tali atti si trasferisce sull’ amministrazione resistente, perché è proprio quest’ ultima che dispone dei documenti e non il ricorrente (la regola in esame rientra, più precisamente, tra quelle dirette a garantire la parità delle parti, così come stabilito dall’ art. 111 Cost.).

Con il deposito dell’ originale del ricorso nella segreteria del Tar, il rapporto processuale viene costituito (con la notifica, infatti, il ricorrente chiama in giudizio l’ amministrazione resistente e l’ eventuale controinteressato; con il deposito, invece, viene tirato in ballo il giudice).

L’ istanza di fissazione d’ udienza

Nel processo amministrativo è il giudice che deve fissare l’ udienza per la discussione della causa, su istanza del ricorrente o delle altre parti (di regola, tale istanza viene depositata dal ricorrente insieme all’ originale del ricorso, al momento della costituzione in giudizio).

In mancanza di un’ istanza del genere, l’ udienza, ovviamente, non può essere fissata; e, ove il ricorrente indugi per un periodo superiore ad 1 anno (dal giorno della costituzione in giudizio), il ricorso è perento.

Occorre sottolineare, inoltre, che l’ impulso delle parti è richiesto anche qualora si sia tenuta l’ udienza, ma il processo non si sia chiuso: anche in tal caso, è necessaria una nuova istanza, che va presentata entro 1 anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, affinché gli atti ulteriori del processo vengano posti in essere.

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