Come il ricorrente ha l’ onere di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso, così le altre parti (amministrazione resistente e controinteressati intimati (cioè, quelli ai quali il ricorso è stato notificato) hanno l’ onere (non l’ obbligo) di costituirsi in giudizio, nel termine ordinatorio di 60 gg. dalla notifica del ricorso, se intendono difendersi (art. 24 Cost.).

In realtà, è bene precisare che le parti possono costituirsi in giudizio sino a 40 gg. prima dell’ udienza: termine entro il quale esse possono depositare documenti. Il termine per presentare memorie, invece, è di 30 gg. prima dell’ udienza, mentre le eventuali repliche possono essere presentate sino a 20 gg. prima.

Va sottolineato, comunque, che la costituzione può avvenire anche in udienza, ma in tal caso la parte (amministrazione o controinteressato) può solo partecipare alla discussione.

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