Nel processo amministrativo parti necessarie sono il ricorrente, l’Amministrazione resistente e i controinteressati, soggetti titolari di un interesse qualificato che non può essere pregiudicato dal ricorso e su cui può avere incidenza diretta il giudicato (art. 27). Mentre le altre parti titolari di un interesse diverso possono soltanto intervenire, rispetto a queste la garanzia del contraddittorio costituisce una condizione per la validità della sentenza:

  • il ricorrente fa valere in giudizio un proprio interesse legittimo o un proprio diritto soggettivo. L’interesse del ricorrente non rappresenta un mero criterio di identificazione del soggetto legittimato a proporre l’azione, ma identifica la posizione soggettiva su cui verte il giudizio. Questo risulta dal fatto che l’introduzione della controversia dipende dal ricorso del soggetto interessato, il quale, disponendo dell’azione proposta, può anche rinunciarvi.

Il ricorso può essere proposto anche da più soggetti congiuntamente tra loro (ricorso collettivo), a patto che le loro posizioni siano omogenee;

  • l’Amministrazione resistente (ente pubblico e non organo) è parte del processo e non autorità, essendo di conseguenza soggetta in tutto e per tutto alle regole del processo, su un piano di parità rispetto alle altre parti. La posizione di autorità dell’Amministrazione rimane tale sul piano del diritto sostanziale, ma non incide sul piano processuale. Il ruolo dell’amministrazione in giudizio è quello di un soggetto che è parte anche perché il giudizio inerisce al suo proprio interesse al mantenimento dell’atto;
  • i controinteressati sono i soggetti ai quali l’atto impugnato conferisce un’utilità specifica, rendendoli titolari dell’interesse qualificato alla conversazione dell’atto impugnato. Ad essi deve essere notificato il ricorso. Nel caso in cui i controinteressati siano più di uno, il ricorso è ammissibile anche se notificato ad uno solo di essi. Nei confronti degli altri, tuttavia, deve essere effettuata l’integrazione del contraddittorio.

I controinteressati sono in una posizione speculare rispetto al ricorrente: se il ricorrente lamenta una lesione ad un suo interesse legittimo, determinata da un provvedimento, i controinteressati traggono dall’atto impugnato la realizzazione del loro interesse. Tale specularità implica una parità di trattamento nel processo, anche ai fini dell’applicazione dei principi costituzionali sul diritto di azione e di difesa. Ai fini dell’identificazione dei controinteressati, tuttavia, non è sufficiente il requisito di ordine sostanziale rappresentato dall’attribuzione di un’utilità specifica ad opera del provvedimento impugnato. Al contrario risulta necessario anche il requisito di ordine formale che il controinteressato sia identificato o facilmente identificabile alla stregua dell’atto amministrativo stesso. Tale requisito, pur essendo giustificato dall’esigenza di non gravare il ricorrente con oneri di notifica esorbitanti, non assicura la partecipazione al giudizio a soggetti nei cui confronti il giudicato può incidere indirettamente. I controinteressati non identificati dall’atto amministrativo, comunque, possono intervenire (incidentalmente) nel processo, possono essere chiamati su ordine del giudice e possono impugnare la sentenza con il rimedio dell’opposizione di terzo;

  • i soggetti nei cui confronti si configurerebbe un litisconsorzio necessario nel processo civile sono parti necessarie anche nel processo amministrativo.

Lascia un commento