Il processo amministrativo è soggetto al principio della domanda: l’esercizio delle funzioni del giudice amministrativo presuppone l’iniziativa della parte, la quale mantiene la disponibilità dell’azione anche dopo l’introduzione del giudizio. Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e non può pronunciarsi su eccezioni che siano riservate dalla legge alle parti. Il principio della domanda si esplica con il ricorso, l’atto processuale con il quale viene enunciata la domanda nel processo amministrativo. Occorre sottolineare che nel giudizio di annullamento la domanda è identificata non solo dal provvedimento impugnato, ma anche dai vizi allegati dal ricorrente.

Per quanto riguarda le eccezioni di merito, esse sono assoggettate alla disciplina propria in base al diritto sostanziale. Il giudice, comunque, può sempre accertare di ufficio la nullità di atti amministrativi rilevanti nel giudizio. Le eccezioni di rito sono riservate alle parti (eccezioni in senso stretto) solo in casi particolari (es. tardività del ricorso).

 Nel processo amministrativo vale il principio del contraddittorio (art. 27 co. 1), sulla base del quale il giudice non si può pronunciare sulla domanda se prima non sia stato integrato il contraddittorio rispetto a tutte le parti necessarie del giudizio. Qualora il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, quindi, il giudice amministrativo, prima di procedere alla decisione del ricorso, deve ordinare al ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso agli altri controinteressati (co. 2). Rispetto a tale principio occorre sottolineare i seguenti caratteri introdotti dal codice:

  • l’obiettivo di assicurare una celere definizione del giudizio: al riguardo gli artt. 49 co. 2 (giudizio di primo grado) e 95 co. 5 (giudizio di appello) stabiliscono che l’integrazione non sia necessaria nei casi in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato ;
  • il principio in base al quale il contraddittorio deve essere assicurato in modo pieno, oltre che ai fini della decisione del ricorso, anche ai fini della pronuncia sull’istanza cautelare (art. 27 co. 2). Per evitare che questo pregiudichi le esigenze di urgenza proprie della tutela cautelare, tuttavia, prima dell’integrazione del contraddittorio possono comunque essere concesse misure cautelari provvisorie;
  • la regola secondo cui il giudice, se ritiene di adottare una decisione del ricorso sulla base di una questione rilevata di ufficio, deve sottoporla previamente alle parti (art. 73 co. 3).

 Il processo amministrativo è assoggettato ad un impulso di parte: una volta depositato il ricorso, infatti, il giudizio cade in perenzione e ne deve essere dichiarata l’estinzione se entro un anno una delle parti costituite non abbia presentato l’istanza per la fissazione dell’udienza di discussione. Tale istanza, non necessaria qualora i ricorsi siano decisi in camera di consiglio (es. silenzio), non esaurisce l’onere di impulso di parte. Essa, al contrario, deve essere reiterata dal ricorrente, una volta decorsi cinque anni dal deposito del ricorso, se non sia ancora intervenuta la decisione.

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