Come l’attività amministrativa, anche il processo amministrativo è retto da norme di diritto pubblico: la funzione giurisdizionale si differenzia però da quella amministrativa in quanto non è finalizzata alla cura di interessi di una delle parti, ma è caratterizzata dalla applicazione della legge, al fine di ristabilire nell’ordinamento giuridico l’ordine violato nel rispetto di alcune fondamentali garanzie delle parti.

Il processo prevede la partecipazione delle parti e l’instaurazione, tra esse, del contraddittorio. Si caratterizza, poi, per la posizione di terzietà del giudice nei confronti degli interessi in gioco, nonché per il carattere irrevocabile del provvedimento emanato, il quale sarà modificabile, revocabile o dichiarato illegittimo per mezzo di ulteriori pronunzie giurisdizionali.

I principi che reggono il processo dinanzi al G.A. sono indicati negli artt. 1-3 c.p.a.:

1: si riferisce al principio della tutela piena ed effettiva

2: contempla i principi:

  • della parità delle parti
  • del contraddittorio: esprime la posizione di eguaglianza delle parti in ordine alla possibilità di elaborazione del contenuto della sentenza. Ciascuna delle parti deve disporre di strumenti equivalenti per determinare il convincimento del giudice e, di conseguenza, il contenuto della decisione. Il contraddittorio per essere tale deve rispondere ai requisiti della completezza, ossia deve estendersi a tutti i soggetti interessati alla controversia, e della continuità, nel senso che riguardare ogni fase del processo. Il contraddittorio deve sussistere sia nella fase istruttoria, sia nella formazione del convincimento del giudice.
  • del giusto processo, aggiungendo che il GA e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

3: art 3: si riferisce al dovere di motivazione, secondo cui ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato, e al principio di sinteticità, in virtù del quale il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica

4: art. 7 co. 7: il principio di effettività e realizzato attraverso la concentrazione davanti al GA di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi

5: il principio della domanda: il giudice non può procedere d’ufficio (nemo judex sine actore), quindi il giudizio si instaura solo a seguito del ricorso della parte, e non può procedere oltre i limiti delle domande delle parti, non potendo, ad es., annullare l’atto per motivi differenti da quelli denunciati.

Il processo amministrativo, quindi, si instaura attraverso una vocatio judicis, ovvero richiedendo al giudice di provvedere sull’oggetto della domanda, sicché, ad es., il rapporto processuale si instaura non nel momento della notificazione del ricorso della controparte, bensì in quello del suo deposito presso il giudice amministrativo.

Bisogna ricordare che il thema decidendum è stabilito in linea di massima dal ricorrente in modo unilaterale, ad eccezione della possibilità di un ampliamento a mezzo del ricorso incidentale proposto dal controinteressato.

Si desume, pertanto, che il processo amministrativo è cioè un processo di parti, avente carattere accusatorio e non inquisitorio, dominato dal loro potere dispositivo.

Incombe proprio sulle parti l’onere di introdurre:

  • il petitum: oggetto della domanda
  • la causa petendi: le ragioni di fatto, ovvero i fatti affermati, designati come “fatti principali”, da provare per dimostrare la fondatezza della domanda “in fatto”, e le ragioni di diritto, ossia le regole giuridiche invocate a sostegno della domanda, come pure di rinunciare, in tutto o in parte, alla domanda nel corso del giudizio e di graduare l’ordine e la portata delle domande.

6: Il principio dell’impulso processuale di parte: sono le parti che con le loro richieste fanno progredire il processo. Dopo il deposito del ricorso, occorre la presentazione di una domanda di fissazione dell’udienza. Se l’inerzia di esse, perdura per almeno 2 anni, produce la perenzione (estinzione) del processo oppure la decadenza, rilevabile dal giudice solo su istanza di parte, o se non vi è riassunzione entro 6 mesi dal verificarsi della causa di interruzione.

7: Applicazione del sistema dispositivo con metodo acquisitivo: nel processo amministrativo trova applicazione il principio per cui, ai fini della prova, spetta alle parti allegare, cioè introdurre nel processo, i fatti ritenuti rilevanti (sistema dispositivo) offrendo in tal modo al giudice la possibilità di individuare tra essi quelli effettivamente rilevanti per la pronuncia e di disporne, secondo il proprio criterio, l’acquisizione al processo: si applica, pertanto, nell’istruzione un sistema dispositivo attenuato con metodo acquisitivo.

8: Principio della concentrazione: la causa, per quanto possibile, va trattata in un’unica udienza.

9: Principio della integrazione della trattazione scritta con quella orale

10: Principio della collegialità: nel processo amministrativo domina la figura del collegio, mentre il presidente dispone di limitati poteri ordinatori e istruttori.

11: Principio dell’oralità: la causa viene trattata oralmente in udienza, salvi i casi di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

12: Principio della esaustività: il giudizio si consuma interamente nella sede della giurisdizione amministrativa non essendo dato contro le decisioni d’appello quell’ulteriore sindacato di legittimità che l’art. 111 Cost. accorda nei confronti della generalità delle pronunce degli altri giudici.

L’art. 111 afferma il principio della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, esentando dalla regola le pronunce del Consiglio di Stato. Per esse si limita ad estendere la ricorribilità in Cassazione solo per motivi inerenti la giurisdizione. Perciò, in relazione a tutti gli altri aspetti, il Consiglio di Stato è giudice di ultimo grado.

13: Principio del doppio grado: il Tar non ha competenze giurisdizionali in unico grado; è quindi garantito il doppio grado per le controversie che il legislatore attribuisce al GA

14: Principio della pubblicità delle udienze ad eccezione del rito camerale.

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