Oltre alle parti principali, possono partecipare al giudizio anche altri soggetti in veste di parti accessorie, i cosiddetti interventori.
Sono, infatti, ammessi ad intervenire nel giudizio amministrativo, oltre a coloro che hanno titolo ad esservi presenti in qualità di parti principali, anche coloro che, pur non essendo legittimati a promuovere il giudizio o a resistere alle domande attrici in qualità di diretti controinteressati, siano tuttavia in grado di ricevere di riflesso, rispettivamente un qualche vantaggio o un qualche pregiudizio in relazione a posizioni giuridiche comunque connesse o collegate con quelle delle parti principali su cui l’accoglimento o il rigetto della domanda verrà ad operare in modo diretto e immediato.
Si tratta dell’intervento volontario, che può essere esperito da parte dei soggetti che siano in possesso di un interesse giuridico riflesso, il quale li legittima appunto ad intervenire nel processo, ma senza poter modificare la materia del contendere, in favore delle richieste:
- della parte istante: interventori ad adjuvandum
- della controparte: interventori ad opponendum
A riguardo, l’art. 28 cpa, prosegue, asserendo che il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento. Nello specifico, egli ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare il termine della notificazione. Se la chiamata non viene effettuata, il ricorso è dichiarato improcedibile.
L’intervento iussu iudicis risponde esigenze di economia processuale: i terzi pretermessi potrebbero successivamente esperire l’opposizione, sicché è preferibile che il giudice posso ordinarne la chiamata prima di emettere la sentenza.
Alla luce del considerazioni finora esposte possiamo individuare ipotesi di:
- litisconsorzio necessario passivo: tra amministrazione e contro interessati. à Tutte le volte in cui sono presenti più controinteressati al ricorso, si forma nel giudizio instaurato un litisconsorzio passivo nei rapporti reciproci e nei rapporti tra essi e l’Amministrazione.
- litisconsorzio necessario attivo: quando più persone impugnano lo stesso provvedimento o più provvedimenti dello stesso contenuto.
Questa forma di litisconsorzio può dare luogo alla figura del ricorso collettivo, in tal caso i ricorrenti presentano un ricorso unico, o alla riunione dei ricorsi, se sono presentati più ricorsi che, successivamente, a causa della connessione, vengono riuniti in un solo giudizio e risolti con un’unica decisione.
- litisconsorzio facoltativo passivo: nel caso di intervento dei controinteressati
- litisconsorzio facoltativo attivo: intervento in causa di contro interessati effettuato entro il termine di decadenza.
Queste ultime due ipotesi rappresentano la fattispecie del litisconsorzio in via di intervento: si tratta dell’intervento in giudizio di coloro che hanno interesse nella controversia. Tale intervento è adesivo all’una o all’altra parte, e determina una riunione processuale dal lato attivo o passivo.
Ricordiamo che l’intervento in causa di cointeressati del ricorrente è ammissibile solo quando i cointeressati non fossero essi stessi legittimati a proporre un ricorso ovvero essendo legittimati, non siano decaduti dalla relativa facoltà.
Nei giudizi di impugnazione, difatti, si suole escludere, sebbene secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forzatura, la possibilità di intervento, sia pure in parte di veste accessoria, di chi avrebbe potuto ricorrere e sia decaduto dalla possibilità di farlo: ciò per evitare ogni possibilità di elusione dei termini di decadenza concessi per la proposizione dei ricorsi.