In tutte le ipotesi analizzate finora il processo assume una funzione strumentale rispetto al diritto sostanziale, dal momento che tende ad assicurare le stesse utilità garantite da quest’ultimo. A fronte di queste ipotesi, tuttavia, ve ne sono altre molto meno numerose in cui il legislatore riconosce determinate utilità del diritto sostanziale e impone alle parti che vogliano conseguire queste utilità di servirsi del processo. In questi casi la necessità di servirsi del processo non deriva da una crisi di cooperazione e dalla violazione di un obbligo, ma dal fatto che quella determinata utilità può conseguirsi solo a seguito di un provvedimento giudiziario. Il processo viene quindi a perdere la sua natura strumentale per assumere il ruolo di elemento costitutivo indispensabile (processo come attuazione del diritto sostanziale), non surrogabile della fattispecie cui la legge subordina il prodursi di un determinato effetto giuridico. Tali azioni costitutive necessarie si pongono ai confini estremi della giurisdizione contenziosa: nei processi diretti a provocare l’emanazione di una sentenza costitutiva, infatti, non è sempre da ravvisarsi un’effettiva controversia tra le parti (es. giudizio di interdizione).

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