Costituitesi le parti in giudizio e designato il giudice istruttore, si perviene alla prima udienza ex art. 183, nella quale il giudice è tenuto allo svolgimento di talune verifiche preliminari (co. 1):

  • in caso di mancata costituzione del convenuto, le verifiche di cui all’art. 164 co. 2 in tema di validità dell’atto di citazione e all’art. 291 in tema di nullità delle notificazioni;
  • le verifiche, da effettuare anche ad avvenuta costituzione del convenuto, di cui all’art. 164 co. 5 in tema di nullità della citazione come atto di esercizio dell’azione e all’art. 182 co. 2 in tema di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.

Se nessuna delle parti costituite comparisce alla prima udienza di comparizione, il giudice deve fissare un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare neanche alla nuova udienza, è disposta la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181).

La prima udienza di trattazione ex art. 183 dovrebbe assolvere un ruolo fondamentale nel modello di processo ordinario di cognizione. Essa dovrebbe avere la funzione di consentire la fissazione del thema decidendum (domande e eccezioni) e del thema probandum (fatti controversi). A questa fissazione dovrebbero collaborare le parti personalmente, i loro difensori ed il giudice, cui dovrebbe essere restituita la funzione di direzione dell’udienza.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento