Quale unica possibilità che la prima udienza di trattazione non si concluda con la definitiva proposizione delle domande e delle eccezioni ai sensi dell’art. 183 co. 5, il co. 6 prevede la possibilità per il giudice di disporre un’appendice nella quale consentire alle parti di effettuare per iscritto le attività di cui al co. 5. Tale comma, in particolare, dispone che se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

  • un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
  • un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
  • un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria .

Con la stessa ordinanza con cui concede l’appendice scritta, il giudice o fissa una nuova udienza per provvedere sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti o si riserva di provvedere a tali valutazioni con ordinanza fuori udienza con la quale poi fisserà nuova udienza per l’assunzione delle prove

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