Formazione dei ruoli di udienza

Con la l. cost. n. 1 del 1992 è stato modificato l’art. 79 in modo da rendere estremamente difficile ad una maggioranza parlamentare l’approvazione di un’amnistia, poiché si è chiesto il quorum dei due terzi nella votazione finale e di ciascun articolo. Il legislatore, quindi, ha dovuto escogitare un qualche rimedio per fare in modo che l’aumento dell’arretrato, in precedenza eliminato circa ogni due anni, non bloccasse la giustizia penale:

  • l’art. 227 del d.lgs. n. 51 del 1998 ha concesso ai dirigenti degli uffici giudicanti la possibilità di formare i ruoli di udienza tenendo conto, in modo discrezionale, della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare da ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa . La posticipazione di alcuni processi, quindi, ha determinato un effetto simile all’amnistia, perché ha provocato la prescrizione di un ampio numero di reati (cosiddetta prescrizione discrezionale);
  • il d.l. n. 341 del 2000, convertito nella l. n. 4 del 2001 ha concesso ai dirigenti degli uffici giudicanti di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare . Al momento della conversione in legge, tuttavia, il problema si è posto di nuovo: il legislatore, infatti, ha voluto assegnare precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti di maggiore gravità e di spiccato allarme sociale. Il meccanismo, in particolare, è stato quello di elencare nella legge di conversione i processi per i quali deve essere assicurata la priorità assoluta (es. delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, delitti di criminalità organizzata o terroristica).

 Rinvio della trattazione dei processi

Il rafforzamento del sistema punitivo e la semplificazione dei meccanismi processuali sarebbero stati inutili se non si fossero liberate corsie preferenziali per i reati più gravi. Il legislatore, quindi, ha introdotto un meccanismo che dovrebbe permettere di lasciare spazio e tempo ai procedimenti per i reati menzionati. Tale meccanismo consiste nel rendere palese l’opera di scrematura mediante la regolamentazione di un istituto denominato rinvio della trattazione del processi, il quale deve avere ad oggetto i reati commessi fino al 2 maggio 2006, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto , quando la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti dei tre anni e, quindi, non deve essere eseguita.

Il rinvio del singolo processo non viene imposto direttamente dal legislatore, ma è rimesso all’indicazione che sarà operata dai dirigenti degli uffici giudicanti, i quali possono individuare i criteri e le modalità della trattazione dei processi, tenendo conto:

  • della gravità e della concreta offensività del reato;
  • del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti;
  • dell’interesse della persona offesa.

 Il legislatore, comunque, si è riservato la regolamentazione del nuovo istituto del rinvio:

  • il rinvio non può avere durata superiore a diciotto mesi;
  • il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio;
  • la parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile, nella quale, ovviamente, non opera la sospensione del processo;
  • è fatto divieto di procedere al rinvio se l’imputato si oppone o se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

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