I problemi tradizionali

In sede di applicazione, la norma di diritto internazionale privato – per il modo stesso in cui è costruita e per il contatto con ordinamenti stranieri cui da luogo – fa sorgere una serie di problemi che costituiscono la cosiddetta teoria generale del diritto internazionale privato

Sono problemi di indole assai differente e che conducono a risultati variegati: dallo spostamento della competenza regolatrice alla messa in disparte di una o più disposizioni della legge competente. Anche quando consistono nella pura e semplice ricostruzione del dettato legislativo, essi presentano caratteri ignoti all’ordinaria funzione interpretativa, tanto da suggerire, alternativamente, una delle due seguenti conclusioni:

— l’interpretazione del diritto internazionale privato si colloca al di fuori della funzione predetta, oppure

— esistono delle norme tacite le quali accompagnano l’applicazione del diritto internazionale privato al caso concreto.

Prevalentemente, anche se in maniera inconsapevole, la dottrina si è schierata per la seconda posizione.

Il rinvio nella legge italiana

Ex art. 13.1, quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato:

      • se il diritto di tale stato accetta il rinvio (rinvio indietro)
      • se si tratta di rinvio alla legge italiana (rinvio “oltre” accettato)

Nell’applicare questa norme dobbiamo tener conto di due considerazioni:

      • il criterio di collegamento dell’ordinamento straniero richiamato per primo e che mette in movimento il rinvio deve essere rilevato in base alle norme di quell’ordinamento e non a quelle italiane
      • il rinvio ad uno stato diverso da quello designato dalla norma di conflitto del foro può estendersi oltre il secondo grado.

Ex art. 13 comma 2 à l’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa (limiti legali al rinvio).

      • nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata dalle parti interessate
      • riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti
      • in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo (cioè obbligazioni non contrattuali)
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