A norma dell’art. 16:

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico

– in tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti

– in mancanza si applica la legge italiana

L’ordine pubblico è il limite tradizionale dell’applicazione della legge; esso ha la funzione di evitare l’inserimento di valori giuridici stranieri contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Si tratta di un limite:

successivo, perchè presuppone il normale funzionamento delle regole di diritto internazionale privato e quindi la determinazione di una legge straniera come applicabile

negativo, perchè l’applicazione della legge competente viene esclusa solo quando i suoi effetti sono in contrasto con i principi interni

E’ un limite a carattere concreto. Per ordine pubblico si intende quello internazionale per distinguerlo da quello interno che costituisce un limite all’autonomia negoziale.

In base al principio della relatività, possono concorrere a formare l’ordine pubblico internazionale italiano anche principi derivanti da fonti non statali se sono stati recepiti.

Le differenze tra ordine pubblico internazionale e interno sono le seguenti:

– l’ordine pubblico internazionale deve essere inteso come insieme di principi a carattere universale comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell’uomo. Esso prescinde dall’esistenza di un legame fra situazione e Stato.

– l’ordine pubblico interno è costituito dal complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico sociale della comunità nazionale in un certo momento storico. Esso presuppone l’esistenza di uno stretto contatto tra la situazione e lo Stato del foro (in particolare la cittadinanza di una o entrambe le parti).

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