Esaminandola dal punto di vista dello schema tipico impostato sulla distinzione tra la fattispecie e la conseguenza, la norma di diritto internazionale privato si caratterizza in modo sensibile perché in essa la conseguenza non è descritta in termini di diritti-doveri, né di comportamenti concreti dei soggetti. Conseguenza, nel diritto internazionale privato, è sempre soltanto l’ applicabilità delle norme appartenenti ad una certa legge.

Si tratta di un fenomeno di rinvio, analogo a quello di certe norme del diritto ecclesiastico o del diritto internazionale.

Di adattamento non si può invece più parlare per il diritto comunitario dato il modo in cui la sentenza della Corte costituzionale comunemente denominata Granital (8.6.1984, n. 170) ha configurato l’efficacia in Italia della normativa comunitaria, cioè come l’esplicazione a titolo proprio di un potere indipendente da quello del nostro Stato.

Poiché tuttavia l’ordinamento comunitario non dispone di una propria organizzazione completa ed autosufficiente, l’applicazione delle sue norme (sia in sede di amministrazione, sia nella funzione giurisdizionale) è affidata agli organi degli Stati membri.

E spesso, in forma ancor più generale, l’attuazione dei “comandi” del diritto comunitario (ad esempio la decisione con la quale si ordina ad uno Stato di recuperare un aiuto di Stato – una sovvenzione, un esonero fiscale etc. – che altera la concorrenza) avviene in base alle regole del diritto interno dello Stato medesimo.

Non si può negare che questi riferimenti hanno in comune con quelli istituiti dal diritto internazionale privato il carattere “dinamico” (non operano cioè un semplice “trasporto” di norme definite nei loro contenuti nell’ordinamento interno come fanno gli atti di esecuzione delle convenzioni internazionali); è altrettanto vero, però, che si riferiscono ad ordinamenti giuridici dei quali il nostro Stato conosce modo di disporre, contenuto e categorie concettuali, laddove le norme di diritto internazionale privato sono poste senza nessuna precisa visione, in termini di contenuto, delle conseguenze alle quali possono condurre. Il rinvio internazionalprivatistico ha quindi un carattere assolutamente originale.

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