Il procedimento di appello (artt. 433 ss.), improntato alle stesse caratteristiche del giudizio di primo grado, presenta le seguenti caratteristiche principali:

  • il giudice competente è la corte di appello nel cui distretto ha sede il tribunale che ha emanato la sentenza impugnata (art. 433 co. 1);
  • la fase introduttiva del giudizio è disciplinata sulla falsariga della corrisponde3nte fase preparatoria del giudizio di primo grado;
  • l’appello conserva le sue caratteristiche di mezzo di impugnazione a motivi illimitati destinato normalmente a concludersi con una decisione di merito sostitutiva di quella impugnata, con possibilità di riproposizione ex art. 346 delle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. La disciplina dei nova, tuttavia, è molto limitata: oltre alle nuove domande sono inammissibili anche le nuove eccezioni, e nuove prove sono ammesse in limiti molto ristretti;
  • la fase istruttoria e la fase decisoria sono integralmente collegiali: fulcro del giudizio è l’udienza di discussione ex art. 437 nella quale il collegio pronuncia sentenza dando lettura immediata del dispositivo nella stessa udienza.
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