Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui art.190. E’ possibile chiedere la discussione della causa davanti al collegio a causa della complessità della causa e per coinvolgere pienamente il collegio nella decisione. Si è quindi previsto che ciascuna delle parti nel precisare le conclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio con richiesta riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni. Nell’udienza della discussione il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e poi ammette le parti alla discussione.La sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni.

Il collegio delibera: il presidente sottopone tutte le questioni da decidere e la decisione è presa a maggioranza. Il primo a votare è il relatore, il secondo è l’altro giudice e infine il presidente. In caso di non formazione della maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una quindi mette di nuovo al voto le due rimanenti e così successivamente fino a votazione definitiva. Il presidente poi redige il dispositivo della decisione e lo sottoscrive. La motivazione viene redatta dal giudice relatore ma è prevista la possibilità che il presidente proceda egli stesso alla redazione della motivazione. Chi si è espresso contro e lo richiede può menzionare il relativo dissenso con motivazione, così che ciò sia documentato nel caso di azione civile di responsabilità. La forma dei provvedimenti del collegio resta quella precedentemente stabilita:

  • ordinanza se provvede solo su questioni relative all’istruzione della causa
  • sentenza se definisce il giudizio decidendo questioni di giurisdizione o di competenza o questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito
  • sentenza quando decide alcune di tali questioni senza definire il giudizio

quando il collegio provvede a definire il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa, l’art.187 precisa che i termini di cui all’art.183 non sono concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. In caso di sentenza parziale con rimessione della causa in istruttoria le parti possono sempre richiedere la concessione di tutti i termini per le deduzioni istruttorie che eventualmente non siano stati in precedenza concessi prima della rimessione della causa in decisione. Ma la decisione del collegio non ha definito il giudizio e la causa deve essere istruita per la decisione di merito. Si impone non solo la rimessione della causa al giudice istruttore ma anche la concessione dei termini per la produzione dei documenti e la richiesta di nuovi mezzi di prova diretta e contraria.

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