Vi sono 2 diverse discipline:

  • decisione a seguito di trattazione scritta o mista (art.281 cpc)
  • decisione a seguito di trattazione orale (art.281 cpc)

in entrambi i casi resta fermo che il giudice decide con tutti i poteri del collegio. Per ciò che attiene alla decisione a norma dell’art.189 dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’art. 190 e quindi deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di replica. Se sorge l’esigenza della discussione orale, il modus procedendi cambia dandosi luogo alla trattazione mista della causa: se una delle parti lo richiede, il giudice disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell’art.190 fissa l’udienza di discussione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, la sentenza è depositata in cancelleria entro 30 giorni successivi all’udienza di discussione.

La norma non viene incontro a quell’esigenza di tutela del contraddittorio, ciascuna delle parti è posta di fronte a un’alternativa secca: o accontentarsi delle difese scritte o scontare in anticipo la necessità di una replica orale e pertanto chiedere udienza di discussione. Si tratta di un modus procedendi che comprime gravemente il diritto di difesa della parte costretta a rinunciare a causa dell’istanza ex adverso proposta al deposito della memoria di replica.

Sono inapplicabili le norme già richiamate per la deliberazione in camera di consiglio e per l’estensione della sentenza mentre permane la regola dell’immutabilità del giudice istruttore e quel del suo corollario per il quale la causa deve essere decisa dal giudice che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito.

L’alternativa è la decisione a seguito di trattazione orale. Il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. La sentenza dunque è integrata dal verbale per l’identificazione del giudice che l’ha pronunciata.

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