Le controversie di competenza del tribunale che coinvolgono questioni di particolare delicatezza sono decise da un collegio di 3 giudici. Il giudizio collegiale è espressamente richiesto per le cause:

  1. nelle quali è obbligatorio l’intervento del pm
  2. di opposizione, impugnazione e revocazione e per le controversie conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti disciplinate dalla legge fallimentare e dalle altre leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa
  3. devolute alle sezioni specializzate
  4. di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo
  5. di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione nonché per quelle di responsabilità promosse contro gli organi amministrativi e di controllo
  6. di impugnazione dei testamenti e per le controversie in tema di riduzione per lesione di legittima
  7. in materia di responsabilità civile dei magistrati
  8. in materia di adozione collettiva risarcitoria tutela dei consumatori: class action
  9. che il cpc disciplina con il rito della camera di consiglio, ad eccezione dei casi in cui la legge dispone diversamente

Le controversie in grado di appello e le cause di prima istanza che la legge non riserva espressamente al giudizio del collegio sono decise da un giudice monocratico.

Anche in materia penale la competenza del tribunale è di carattere generale e residuale. La legge attribuisce alla sua cognizione tutti i reati non assegnati né al giudice di pace né alla corte d’assise, la quale è chiamata a giudicare solo in un numero di fattispecie criminose molto limitato.

La ripartizione delle attribuzioni penali tra tribunale collegiale e monocratico si basa sul criterio quantitativo, pertanto sull’entità della pena massima comminabile dal giudice, e sul criterio qualitativo relativo a specifiche ipotesi di reato.

Al giudizio di un collegio di 3 membri sono assegnati tutti i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo 10 anni e alcune fattispecie criminose tassativamente indicate che rientrano o nella categoria dei reati di criminalità organizzata o nell’ambito di ipotesi delittuose di carattere eccezionale e di particolare gravità sotto il profilo della sicurezza sociale, come i delitti di discriminazione razziale, di violenza sessuale, di incesto e di aborto su donna non consenziente, ecc.

Al tribunale in composizione monocratica spetta giudicare tutti i reati puniti con la pena della reclusione fino a 10 anni non compresi nell’elenco tassativo dei delitti assegnati alla decisione del collegio. Al giudice singolo sono attribuiti anche i reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. In queste ipotesi il giudice monocratico ha la facoltà di irrogare sanzioni penali gravi e la pena della reclusione superiore a 20 anni se il fatto illecito è commesso da 3 o + persone in concorso.

Al tribunale in composizione monocratica spetta inoltre giudicare, in sede d’appello, contro le sentenze penali emesse dal giudice di pace.

Le funzioni di giudice tutelare sono ampie e tendono a garantire un’efficace protezione delle persone incapaci e minorenni. La competenza principale è quella di sovraintendere alla tutela, cui si aggiungono altre competenze:

  1. vigilare sull’osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per i minorenni sull’esercizio della potestà dei genitori
  2. svolgere funzioni consultive e di controllo in caso di affidamento o di adozione di minori
  3. adottare provvedimenti nell’interesse del figlio su sollecito del genitore divorziato non affidatario
  4. autorizzare l’interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne quando manca l’intervento dei genitori
  5. convalidare i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio

Alcune funzioni sono attribuite dalla legge alla competenza giurisdizionale del presidente del tribunale, tra cui quelle relative al tentativo di conciliazione dei coniugi che intendono separarsi in sede giudiziale e l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che risultano opportuni nell’interesse dei figli minori in sede di prima udienza di comparizione per la separazione giudiziale dei coniugi oppure per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il tribunale esercita le sue funzioni in un ambito territoriale denominato circondario, che comprende al suo interno una pluralità di mandamenti.

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