Scelta a favore del giudice monocratico

A seguito della modifica dell’art. 48 dell’ordinamento giudiziario, il tribunale diviene come regola giudice monocratico, ma nella materie tassativamente elencate dall’art. 50 bis continua ad essere organo collegiale che giudica col numero variabile di tre votanti . La scelta a favore del giudice monocratico è giustificata dal rilievo secondo cui la monocraticità è la condizione per attuare l’identità fra giudice che assume la prova e giudice che decide la causa . Le resistenze contro la devoluzione al giudice monocratico di tutte le controversie di primo grado hanno tuttavia trovato sbocco nella previsione di una serie di materie riservate al tribunale collegiale (art. 50 bis).

Rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale

Il problema dato dal rapporto tra questi due organi giudicanti è notevolmente semplificato:

  • avendo la l. n. 353 del 1990 conservato la distinzione tra giudice istruttore e collegio per le controversie riservate al tribunale in composizione collegiale, la questione relativa al se una controversia di primo grado di competenza del tribunale debba essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico o dal collegio è questione che è destinata a sorgere solo al momento della precisazione delle conclusioni ex art. 189;
  • l’art. 50 quater esclude in modo univoco che i rapporti tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale siano inquadrabili nello schema della competenza;
  • l’art. 281 nonies si dà carico del problema del cumulo nello stesso processo davanti al tribunale di cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica . Dopo aver disposto l’ammissibilità della loro trattazione simultanea, l’art. 281 nonies dispone che il giudice istruttore le rimette al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande a meno che disponga la separazione a norma dell’art. 279 co. 2 n. 5 .
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