L’utilizzo del termine “giudice” implica di per sé l’automatico rinvio a una gamma di connotati essenziali per il corretto esercizio della giurisdizione, a partire da quelli che hanno il loro fondamento in una serie di precetti costituzionali.

Risulta di prima importanza la distinzione tra giudici straordinari, speciali e ordinari. La Costituzione vieta di istituire giudici straordinari o speciali, mentre ammette l’istituzione di giudici specializzati, in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione. Restano esclusi dal divieto solo due giudici speciali: i tribunali militari in relazione ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate e la Corte costituzionale nella composizione risultante dall’art. 135 comma 7 Cost. La categoria dei giudici ordinari comprende:

a) giudice di pace: onorario e monocratico;

b) giudice per le indagini preliminari: monocratico;

c) giudice dell’udienza preliminare: monocratico;

d) tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso tale organo giudica in composizione monocratica o collegiale (tre componenti);

e) corte d’assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati di cui 2 togati e 6 laici;

f) corte d’appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati;

g) corte d’assise d’appello: giudice collegiale la cui composizione mista ricalca quella della corte d’assise;

h) magistrato di sorveglianza: monocratico:

i) tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati, 2 togati e 2 laici.

Al vertice di questo organigramma si colloca la corte di cassazione, che è giudice di legittimità; è divisa in 7 sezioni ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 quando tale organo si pronuncia nella composizione a sezioni unite.

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