L’ art. 25, 1° co. Cost. sancisce la regola del giudice naturale precostituito per legge, ribadita, poi, dall’ art. 1 c.p.p.: in virtù di tale regola, il comportamento di un soggetto deve essere valutato da un giudice ordinario individuato secondo criteri prefissati dal legislatore prima del verificarsi del comportamento delittuoso. In tale contesto, l’ art. 1 c.p.p. stabilisce che la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario; in virtù di tali leggi (r.d. 12/41, d.lgs. 51/98), gli uffici dei giudici penali risultano composti da magistrati professionali (cd. togati), la cui nomina ha luogo in seguito a concorso, e da magistrati onorari (cd. laici), i quali, però, soltanto in via precaria risultano investiti della potestà giurisdizionale (si pensi, ad es., ai giudici di pace); in alcuni casi, tuttavia, è anche possibile che giudici onorari e magistrati togati intervengano insieme a formare un giudice collegiale (si pensi, ad es., ai giudici popolari della Corte d’ assise).

Vi sono, poi, organi giurisdizionali costituiti da una sola persona (cd. giudici monocratici) ed altri costituiti da più persone (cd. giudici collegiali): la diversa struttura numerica si giustifica, com’ è facile intuire, con la maggiore o minore gravità del reato da accertare.

Detto ciò, nell’ ambito della giurisdizione penale, è possibile distinguere:

• giudici ordinari e giudici straordinari: i primi fanno parte dell’ organizzazione giudiziaria con carattere di stabilità; i secondi, invece, sono istituiti in via di temporaneità (va detto, però, che la distinzione in esame assume, nel nostro ordinamento, carattere meramente storico, dal momento che l’ art. 102, 2° co. Cost. ha espressamente posto il divieto di creare giudici straordinari);

• giudici comuni e giudici speciali: entrambi appartengono alla categoria dei giudici ordinari, ma mentre i giudici comuni esercitano la loro potestà in rapporto alla generalità dei reati e degli imputati, i giudici speciali esercitano la loro potestà in rapporto a particolari categorie di reati e di imputati. Ora, da un punto di vista funzionale, all’ interno del nostro sistema processuale penale possiamo distinguere i seguenti giudici comuni. Per gli stati precedenti il giudizio abbiamo:

• il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell’ udienza preliminare (entrambi organi monocratici).

Per lo stato del giudizio ed in primo grado abbiamo:

• il giudice di pace (organo monocratico onorario, la cui area territoriale di competenza è il mandamento).

• il tribunale (che opera in ambito circondariale e che giudica a volte come organo monocratico, che può essere composto anche da un magistrato laico, ed altre volte come organo collegiale, composto da tre magistrati togati; all’ interno del circondario sono collocate anche le sezioni distaccate del tribunale, le quali hanno lo scopo di rendere più agevole ai cittadini l’ accesso agli organi che amministrano la Giustizia);

• la Corte d’ assise (organo collegiale composto da otto magistrati, di cui due togati e sei laici; l’ area territoriale entro la quale la Corte d’ assise esercita le sue funzioni è il Circolo);

• il tribunale per i minorenni (organo collegiale comune, ma specializzato, composto da due magistrati togati e da due membri laici, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, scelti tra assistenti sociali ed esperti in psicologia e psichiatria).

In secondo grado (o grado d’ appello) abbiamo:

• il tribunale in composizione monocratica (che decide sui provvedimenti adottati dal giudice di pace);

• la Corte d’ appello (organo collegiale, che opera in ambito distrettuale e che si compone di tre magistrati togati; essa decide sui provvedimenti adottati dal tribunale);

• la Corte d’ assise d’ appello (organo collegiale composto da due magistrati togati e da sei laici; essa decide sui provvedimenti adottati dalla Corte d’ assise);

• la sezione della Corte d’ appello per i minorenni (organo collegiale composto da tre magistrati togati e da due membri laici, scelti tra esperti in psicologia e psichiatria; essa decide sui provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni).

Per il grado di legittimità abbiamo:

• la Corte di cassazione (organo giurisdizionale supremo, divisa in sei sezioni che trattano affari penali e che giudicano ciascuna in collegio di cinque membri o, in casi particolari, a sezioni unite, in collegio di nove membri; essa ha sede in Roma).

Per lo stato dell’ esecuzione abbiamo:

• il giudice dell’ esecuzione;

• il magistrato di sorveglianza;

• il tribunale di sorveglianza.

Giudici speciali previsti nel nostro ordinamento processuale penale sono:

• la Corte costituzionale (in composizione allargata);

• il tribunale militare (organo collegiale, in primo grado);

• la Corte militare d’ appello (organo collegiale, in grado d’ appello);

• il magistrato militare di sorveglianza (organo monocratico);

• il tribunale militare di sorveglianza (organo collegiale).

Detto ciò, dobbiamo adesso occuparci dei contenuti e della specie della giurisdizione penale. In particolare, con riferimento ai contenuti della giurisdizione, è possibile individuare giudici con giurisdizione limitata (o ad acta), giudici con giurisdizione semipiena e giudici con giurisdizione piena:

• giudici con giurisdizione limitata (o ad acta) sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione è circoscritta a singoli atti indicati dalla legge (si pensi, ad es., al giudice per le indagini preliminari, il quale è chiamato ad intervenire nel corso del procedimento investigativo per assumere, ad es., provvedimenti in materia di libertà personale o per acquisire prove in incidente probatorio, etc.);

• giudici con giurisdizione semipiena sono, invece, quelli la cui potestà di accertamento e di decisione incontra il limite dell’ applicabilità della pena, in conseguenza del comportamento accertato (si pensi, ad es., al giudice dell’ udienza preliminare, il quale, avendo una funzione di filtro sull’ azione penale esercitata dal pubblico ministero, può pronunciare, all’ esito dell’ udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio);

• giudici con giurisdizione piena, infine, sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione, in ordine ad una determinata richiesta, si esplica attraverso una completa attività che culmina nell’ emissione di una pronuncia di condanna o di assoluzione (si pensi, ad es., al tribunale o alla Corte d’ assise);

Con riferimento alla specie della giurisdizione, è possibile, invece, distinguere tra giudici di merito e giudici di legittimità:

• giudici di merito sono quelli ai quali è demandato un accertamento sia in relazione alle questioni di fatto che a quelle di diritto, che emergono in un processo (si pensi, ad es., al tribunale o alla Corte d’ assise);

• giudici di legittimità sono, invece, quelli ai quali è demandato un accertamento di carattere strettamente giuridico, volto ad assicurare la corretta applicazione della legge (giudice di legittimità, per il nostro ordinamento, è la Corte di cassazione, organo giurisdizionale supremo).

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