La legge riconosce il diritto dell’indagato, e in alcuni casi anche del pm, di chiedere ed ottenere un tempestivo controllo giurisdizionale su tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale, per consentire l’immediata verifica dei presupposti di fatto e di diritto su cui gli stessi si fondano. Tale diritto viene fatto valere dinanzi ad un giudice collegiale del tribunale: il tribunale della libertà.

La competenza del suddetto tribunale ha carattere generale e concerne sia i provvedimenti in tema di libertà personale disposti dal gip nella fase investigativa, sia quelli emessi dal giudice del dibattimento durante il giudizio di primo grado o durante il giudizio d’appello.

Sulle richieste dell’indagato e del pm decide sempre il tribunale del luogo dove ha sede la corte d’appello o alla sezione distaccata della corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento sulla libertà personale.

Al tribunale della libertà sono demandati ulteriori competenze relative all’impugnazione dei provvedimenti che decidono, in via cautelare, sulla limitazione della sfera patrimoniale dell’indagato.

Il collegio per i reati ministeriali è costituito solo presso gli uffici giudiziari di tribunale con sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello. La sua istituzione, composizione e competenza sono disciplinate con norme costituzionali.

Il collegio si compone di 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, estratti a sorte fra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto di corte d’appello che abbiano, da almeno 5 anni, una posizione corrispondente all’ex qualifica di magistrato di tribunale oppure a una delle ex qualifiche superiori.

Il collegio è competente a ricevere dal procuratore della Repubblica i rapporti, i referti delle denunce relative ai reati ministeriali e cioè a quei reati di natura comune che siano stati commessi dal presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni abusando dei poteri loro conferiti. Entro il termine di 90 giorni, il collegio compie le indagini preliminari per accertare la fondatezza della notizia di reato. All’esito delle indagini, se non ritiene di disporre l’archiviazione, il collegio deve trasmettere gli atti, con una relazione motivata, al procuratore della Repubblica, affinché sia disposta la loro rimessione al presidente della camera competente per l’autorizzazione a procedere.

La competenza a giudicare in prima istanza sui reati ministeriali spetta al tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto di corte d’appello.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento