La libertà dei fedeli all’interno della confessione

L’autorità giudiziaria non può sindacare provvedimenti interni alle confessioni come ad es. espulsione, i fedeli possono far valere i propri diritti solo davanti alle rispettive autorità confessionali ma nel rispetto dei limiti inviolabili della persona.

Rapporto tra singolo e collettività della confessione → la corte costituzionale ha affermato che la tutela dei diritti inviolabili art.2 deve essere comunque garantita

La libertà di propaganda

In passato ostacolata da norme illiberali, con la costituzione continuava ad essere compromessa. Attualmente il problema è di assicurare la uguale libertà.

L’ esercizio del culto

Espressamente garantito, sia pubblico che privato. Le minoranze erano gravemente limitate mentre per la chiesa non era prevista alcuna limitazione. Con l’entrata in vigore della costituzione, le pronunce della corte hanno assicurato alle minoranze religiose la libertà di aprire edifici di culto e di riunirsi ma ha dichiarato legittime le norme che sanciscono l’obbligo di approvazione della nomina del ministro di culto.

In definitiva per esercizio di culto 2 articoli:

art. 19 → divieto di controllo preventivo

art. 17 → forma attenuata di controllo come ad es.autorità che possono vietare riunioni solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

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