Bisogna escludere che la libertà personale possa funzionare come bene di categoria per le nuove figure di delitti a sfondo sessuale. Per la dottrina penalistica, non solo italiana, la libertà personale è solo uno dei possibili frammenti in cui il valore persona viene in rilievo, intendendola come libertà di movimento nello spazio (tale concetto è mutuato negli artt. 605 – 609).

La stessa cosa non vale per gli artt. 609 bis, quater e quinquies. Mentre negli ultimi due è infatti del tutto estranea una qualsiasi compressione della libertà di movimento, nel primo articolo sembra esserci una lesione della stessa, ma essa è del tutto secondaria all’offesa della persona nella sua sessualità. Per giustificare quindi la collocazione dei delitti a sfondo sessuale “contro la libertà personale”, non resterebbe che modificare lo stesso concetto di libertà personale, ampliandone notevolmente la portata. Non più libertà di movimento, bensì libertà da qualsiasi intromissione esterna o aggressione psico-fisica. Tuttavia non si può accettare, perché se fosse stata veramente questa l’idea del legislatore, sarebbe stata necessaria una modifica dell’intera classificazione dei delitti contro la persona.

Non rimane che arrendersi all’evidenza e giudicare sistematica e quindi errata la nuova collocazione delle fattispecie riformate dei reati sessuali tra i delitti contro la libertà personale.

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