La procedibilità a querela o di ufficio, rispecchiante le opposte istanze dell’autodeterminazione della vittima e della punizione dell’autore della violenza sessuale, ha sempre costituito uno dei nodi più controversi del sistema di repressione dei delitti sessuali. Tale problema si è riproposto anche durante l’iter della presente riforma, concorrendo efficacemente a prolungarne i tempi:

  • la ratio giustificatrice della perseguibilità a querela viene identificata nella preoccupazione che la pubblicità processuale di fatti così strettamente attinenti la sfera intima della persona possano rappresentare un danno più che un vantaggio per la medesima;
  • la ratio giustificatrice della perseguibilità di ufficio viene identificata nell’esigenza di rimarcare l’accentuato disvalore dello stupro e di assicurarne una repressione più efficace.

Pure la l. n. 66 del 1996 (art. 609 septies) non si discosta da tale doppio regime, ossia:

  • mantiene ferma, di regola, la procedibilità a querela rispetto ai delitti (co. 1):
    • con violenza, abuso o inganno, semplici o aggravati (artt. 609 bis e 609 ter);
    • di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater);
    • prevede, rispetto a tali delitti, alcune deroghe a favore della procedibilità di ufficio (co. 4):
      • se il fatto di cui all’art. 609 bis è commesso su persona al momento del fatto infradiciottenne;
      • se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (ratio di evitare le violenze interfamiliari);
      • se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
      • se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio;
      • se il fatto di cui all’art. 609 quater è commesso su un infradecenne;
      • prevede la procedibilità di ufficio per i delitti:
        • di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);
        • di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies).

La nuova disciplina della procedibilità si completa (art. 609 septies):

  • con l’ampliamento fino a 6 mesi dell’ordinario termine per la proposizione della querela (art. 124), allo scopo di lasciare alla vittima un ampio tempo di elaborazione interiore dell’esperienza subita e per una più matura scelta se dare luogo o meno al processo (co. 2);
  • con il mantenimento della irrevocabilità della querela proposta, al fine di evitare indebite, ricattatorie o mercanteggiate pressioni sulla vittima per indurla alla revoca (co. 3);
  • con l’agevolazione della procedibilità mediante la sostituzione, ex art. 609 septiesco. 2, dell’abrogato art. 543 con lo scriteriato richiamo all’art. 597 co. 3, dal quale si ricava:
    • l’estensione di legittimità a querelare, in caso di morte dell’offeso prima della proposizione della querela, dai soli genitori e coniuge, secondo l’art. 543, anche ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato;
    • l’irrilevanza della rinuncia alla querela da parte della persona offesa.
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