L’art. 609 ter, sempre con riferimento alle quattro figure criminose di cui sopra, prevede sei circostanze aggravanti oggettive, raggruppabili nelle due categorie concernenti:
- la condizione di maggior debolezza della vittima, categoria questa nella quale si rientra se il fatto viene commesso:
- nei confronti di soggetti infraquattordicenni;
- nei confronti di soggetti infrasedicenni ai quali il colpevole sia legato essendo l’ascendente, il genitore (anche adottivo) o il tutore. Le due ipotesi sopracitate, in quanto circostanze aggravanti, trovano applicazione solo qualora integrino la fattispecie base di violenza, di abuso o di inganno dell’art. 609 bis, trovando altrimenti applicazione il reato dell’art. 609 quater;
- nei confronti di soggetti infradecenni (superaggravante) (co. 2);
- nei confronti di soggetti sottoposti a limitazioni di libertà;
- la particolarità modale del mezzo usato per la costrizione o induzione, categoria questa nella quale si rientra se il fatto viene commesso:
- con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa. Le suddette ipotesi, pur riferendosi genericamente a tutti i reati dell’art. 609 bis, sono applicabili solo in quanto con essi compatibili e, quindi:
- sono applicabili, principalmente agli atti sessuali con vis o abuso di autorità e marginalmente agli atti con abuso dell’inferiorità della vittima;
- non sono applicabili agli atti sessuali ingannatori;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, stante la maggiore intimidazione e la conseguente minor difesa.
- con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa. Le suddette ipotesi, pur riferendosi genericamente a tutti i reati dell’art. 609 bis, sono applicabili solo in quanto con essi compatibili e, quindi:
Ulteriore aggravante è l’essere l’offeso persona handicappata, avendo l’art. 17 della l. n. 66 del 1996 riesteso anche ai nuovi delitti sessuali detta aggravante, già prevista dall’art. 36 della l. n. 104 del 1992.
Circa il trattamento sanzionatorio:
- per le aggravanti di cui all’art. 609 ter co. 1 è prevista la reclusione da 6 a 12 anni;
- per l’aggravante di cui al co. 2 (infradecenne), è prevista la reclusione da 7 a 14 anni.