Circostanze speciali aggravanti dei reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile:

  • l’art. 600 sexies co. 1 prevede per i reati di cui agli artt. 600 bis co. 1 (induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile), 600 ter co. 1 (utilizzazione ed induzione di minori alla pornografia), 600 quinquies (organizzazione e pubblicità del turismo sessuale in danno di minori), 600, 601 e 602 (fattispecie relative alla prostituzione), l’aggravante oggettiva e ad effetto speciale del fatto commesso a danno di minore degli anni quattordici . La ratio della presenza aggravante è chiaramente quella di offrire una tutela rinforzata a persone di giovanissima età, come tali in condizioni di minorata difesa e suscettibili di gravissimi traumi nello sviluppo. L’aumento di pena prevista da tale aggravante è da 1/3 a 1/2;
  • l’art. 600 sexies co. 2 e 3 prevede, per i soli reati degli artt. 600 bis co. 1 (induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile) e 600 ter(reati di pornografia minorile), le aggravanti rispettivamente:
    • dell’essere il fatto commesso da particolari soggetti, ossia da un ascendente, dal genitore o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se commesso in danno di minore in stato di infermità o di minoranza psichica, naturale o provocata . Tale aggravante è stata poi estesa anche ai reati degli artt. 600, 601 e 602 se il fatto è commesso a danno di minore .

La ratio dell’aggravante sta chiaramente nell’offrire una tutela rinforzata a persone in situazioni di particolare debolezza e vulnerabilità per i rapporti di fiducia o di affidamento tra reo e vittima, per la posizione di supremazia dell’agente o per le condizioni di inferiorità psichica della vittima. L’aumento di pena previsto da tale aggravante è da 1/2 a 2/3;

  • dell’essere il fatto commesso con violenza o minaccia, aggravante questa (aumento di pena da 1/2 a 2/3) non estesa ai reati degli artt. 600, 601 e 602, rientrando la minaccia o la violenza tra i mezzi, impliciti o previsti, per la commissione dei suddetti reati:
    • l’aggravante comprende sia i casi di uso della violenza come mezzo per costringere il minore, sia i casi di uso della violenza come modalità sadica od occasionale;
    • tale vis comprende la violenza persona fisica, la violenza personale psichica e la violenza reale, se diretta a coartare l’altrui attività;
  • gli artt. 600 ter co. 5 e 600 quater co. 2 prevedono per i rispettivi reati l’aggravante dell’essere il materiale pornografico di ingente quantità . La ratio di tale aggravante, ad efficacia speciale e indefinita (ampia discrezionalità del giudice) sta nella maggiore gravità offensiva del fatto. L’aumento di pena previsto è fino a 2/3;
  • l’art. 7 della l. n. 575 del 1965 prevede l’aggravante se il fatto (artt. 600, 601 e 602) è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione . L’aumento di pena previsto da tale aggravante è da 1/3 a 1/2.
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