Quanto al trattamento sanzionatorio, la l. n. 269 del 1998 ha inasprito le pene previste per la prostituzione dalla legge precedente. Rinviando per le specifiche pene edittali alla trattazione dei singoli delitti, va qui rilevato che l’attuale art. 600 septies ha introdotto, in caso di condanna o di applicazione della pena sui richiesta delle parti e rispetto a tutti i delitti di prostituzione e di pornografia minorili e agli artt. 600, 601 e 602:

  • la confisca obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alla restituzione e al risarcimento dei danni, di tutte le cose di cui all’art. 240 e, quando non è possibile la confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Tale confisca, in particolare, presenta la polivalenza funzionale di misura di sicurezza (funzione specialpreventiva) e di pena accessoria (funzione generalpreventiva punitiva);

  • la chiusura degli esercizi la cui attività (prevalente) sia finalizzata ai delitti di prostituzione e di pornografia minorili;
  • la revoca della licenza di esercizio, della concessione o della autorizzazione per le emittenti radio-televisive;
  • dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine o grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Una criticabile mancanza è quella della previsione delle pene accessorie della perdita della potestà genitoriale e dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nonché degli effetti penali della perdita del diritto agli alimenti e dell’esclusione dalla successione della persona offesa.

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