Sotto la rubrica prostituzione minorile, l’art. 600 bis prevede due fattispecie:

  • quella dell’induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione minorili;
  • quella, del tutto nuova, della fruizione di prestazioni sessuali minorili retribuite.

L’ induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione consiste nel fatto di chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione (art. 600 bis co. 1). Tale reato si articola nelle suddette tre ipotesi alternative, già previste dalla l. n. 75 del 1958 (legge Merlin) ed oggetto di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Induzione alla prostituzione:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore infradiciottenne di sesso femminile o maschile;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nell’induzione alla prostituzione, ossia:
    • nella determinazione nel minore della decisione di prostituirsi;
    • nel rafforzamento di tale determinazione mediante convincimenti e motivazioni per fargli intraprendere l’attività, per fargliela riprendere o per non fargliela abbandonare;
    • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre un infradiciottenne alla prostituzione. Il fine di lucro, anche se in genere rappresenta il movente dell’induzione, non è un elemento costitutivo del reato e, quindi, oggetto di accertamento;
  • l’evento è duplice, dato che la condotta induttiva deve produrre due progressivi effetti:
    • il risultato psichico dell’insorgenza o rafforzamento della decisione di esercitare la prostituzione (senza tale evento si avrebbe un’induzione mancata);
    • il risultato materiale dell’inizio, da parte dell’indotto, di un’attività prostituzionale (senza tale evento non si concretizzerebbe l’offesa ai beni tutelati);
    • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
    • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui il minore, indotto, inizia l’attività prostituzionale, ossia compie il primo atto di prostituzione. Il tentativo è configurabile nella duplice forma del tentativo compiuto e del tentativo incompiuto;
    • circa la struttura, trattasi di reato eventualmente abituale, nel senso che per la sua esistenza non è necessaria la reiterazione di induzioni, potendo il reato perfezionarsi anche con una sola induzione, ma allorché tale reiterazione si verifichi si ha pur sempre un unico reato.

Favoreggiamento della prostituzione:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore infradiciottenne, di sesso femminile o maschile;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nel favoreggiamento della prostituzione minorile, ossia in ogni azione che rende possibile, più facile, più sicuro e più lucroso l’esercizio, procurando condizioni favorevoli, appianando difficoltà o eliminando ostacoli (reato di mera condotta necessariamente attiva);
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di favorire la prostituzione dell’infradiciottenne;
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere l’azione favoreggiatrice. Il tentativo è configurabile;
  • circa la struttura, trattasi di reato eventualmente abituale, per le ragioni analoghe a quelle già indicate rispetto all’induzione.

Sfruttamento della prostituzione:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore infradiciottenne, di sesso femminile o maschile;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nello sfruttamento della prostituzione minorile, che sta a significare trarre profitto parassitariamente da tale prostituzione (reato di mera condotta). Lo sfruttamento, in particolare, deve riguardare i proventi di chi si prostituisce derivanti specificatamente dall’esercizio di atto della prostituzione;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sfruttare la prostituzione dell’infradiciottenne;
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui viene posto in essere l’atto di sfruttamento, mentre la consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui viene posto l’ultimo atto di sfruttamento (caso di reiterazione degli atti di sfruttamento). Il tentativo è configurabile;
  • circa la struttura, trattasi di reato eventualmente abituale, per le ragioni analoghe a quelle citate a proposito dell’induzione.

Trattamento sanzionatorio: il reato tripartito dell’art. 600 bis co. 1 è punito di ufficio con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.493 a 154.937 €.

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