L’art. 604 stabilisce che la disposizione di questa sezione (delitti contro la personalità individuale), nonché di quelle previste dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies, si applicano altresì quando:

  • il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano;
  • il fatto è commesso in danno di cittadino italiano;
  • il fatto è commesso dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il qualche è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi sia stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia .

Il suddetto testo dell’art. 604 è quello risultante dalla sostituzione dell’originario art. 604 che limitava la deroga del principio di territorialità ai soli delitti di schiavitù (artt. 600, 601 e 602) commessi all’estero in danno di cittadino italiano. La ratio ispiratrice dell’ampliamento anche ai delitti di prostituzione e di pornografia e ai delitti sessuali è di consentire la punizione incondizionata di fatti particolarmente riprovevoli, anche quando vengono commessi all’estero.

Circa i caratteri fondamentali di tale deroga occorre sottolineare che:

  • il presupposto della deroga in esame è la commissione dei suddetti delitti all’estero, ossia fuori dal territorio dello Stato italiano;
  • circa i delitti oggetto della deroga, questa risulta essere:
    • giustificabile, oltre che rispetto ai delitti di schiavitù, anche rispetto ai delitti di prostituzione e di pornografia minorili, stante la dimensione transnazionale di tale criminalità e poiché la loro persecuzione extraterritoriale non è certo antitetica allo spirito dei medesimi;
    • non giustificabile rispetto ai delitti sessuali, specie contro soggetti maggiorenni;
  • circa gli autoridei delitti deroganti, questi delitti debbono essere commessi:
    • da cittadino italiano in danno di chiunque, nel qual caso la punibilità si ispira al principio della personalità attiva;
    • da straniero (anche in concorso con cittadino italiano) in danno di cittadino italiano, nel qual caso la punibilità si ispira al principio della personalità passiva;
    • da straniero in concorso con cittadino italiano in danno di straniero, nel qual caso la punibilità appare ispirarsi al principio della personalità attiva ed essere condizionata all’essere il delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo edittale a cinque anni ed alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Delicati problemi si pongono rispetto ai delitti, che richiedono la minore età della vittima, allorché alla legge italiana, che estende tale età fino ai diciotto anni, faccia riscontro una legge straniera che abbassa tale età.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento