Can 332 §1. Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo. §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

La Sede apostolica diviene vacante alla morte del Pontefice o nel caso in cui il medesimo rinunci all’ufficio.

La plenitudo potestatis non risulta revocabile da alcuna umana potestà ed è tale per tutta la vita del Pontefice.

L’assunzione del munus si concretizza al momento dell’accettazione; la rinunzia è valida se fatta liberamente e debitamente manifestata. La rinunzia senza libertà non è valida.

Sede impedita: per prigionia o difficoltà di salute. Le sedi vengono governate tramite strumenti sostitutivi o di supplenza. Il nihil innovetur non ammette deroghe cioè interventi di supplenza o sostituzione.

Collegio dei cardinali: compete la funzione relativa all’elezione del Pontefice, è qualificato come peculiare. Costituisce il Senato del Romano Pontefice. I Cardinali diaconi sono addetti a compiti di amministrazione da cui sarebbe derivata la nuova classe di cardinali. La promozione a cardinale è effettuata dal Pontefice il quale sceglie tra persone degne che abbiano almeno l’ordinazione sacerdotale e dopo la nomina devono ricevere la consacrazione episcopale; crea i cardinali con decreto pubblicato avanti il Collegio cardinalizio e da questo momento essi godono dei diritti e sono vincolati a determinati doveri.

· Ordinario: invitati i cardinali residenti all’Urbe, il Pontefice chiede pareri e valutazioni su questioni di rilevante attualità. Può essere pubblico.

· Straordinario: convocato, con invito di partecipazione a tutti i Cardinali per necessità o urgenza.

Curia romana: è il complesso di organi ed autorità che costituiscono l’apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l’organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. È considerata come il Governo della Chiesa. Alla segreteria di Stato competono i rapporti con i Vescovi, con i legati della Santa Sede e i governi civili. È divisa in due sezioni:

· Congregazioni: strumenti che rendono operativa la plenitudo potestatis.

· Tribunali: compito di amministrare la giustizia della Chiesa

o Penitenziaria apostolica: questioni attinenti alla giustizia, coinvolge la coscienza del christifideles, disciplina l’uso delle indulgenze.

o Supremo tribunale della segnatura apostolica: provvede all’amministrazione della Chiesa, decide sui ricorsi e sulle procedure avverso le sentenze dei giudici della Rota.

o Romana Rota: conosce i II e II grado le cause trattate dai Tribunali ecclesiastici nei casi previsti, può essere competente in I° grado per specifico incarico del Pontefice.

Collegio episcopale: insieme di tutti i vescovi con a capo il Romano Pontefice. La struttura dell’organo trova fondamento nel diritto ecclesiastico.

Concilio ecumenico: convocato esclusivamente dal Pontefice a ci spetta il diritto di trasferire il Concilio, sospenderlo, scioglierlo, approvarne i decreti, stabilirne l’oggetto della trattazione can 338 §1.

Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiedendolo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti. §2. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire l’ordinamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice.

Solo i vescovi possono partecipare al Concilio con voto deliberativo can 339 §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.

§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della dignità episcopale, possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall’autorità suprema della Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.

I decreti conciliari devono essere promulgati dal Romano Pontefice la cui volontà determina il regime giuridico delle scelte conciliari.

Sinodo dei vescovi: trova origine nel 1965 con Paolo VI. L’assemblea dei Vescovi si riunisce allo scopo di operare un’attività consultiva nei confronti del Romano Pontefice circa le funzioni pastorali e giuridiche cui la Chiesa deve costituzionalmente attendere. Le riunioni del Sinodo possono essere:

· Ordinarie: materie inerenti al bene comune della Chiesa, si possono individuare gli aspetti del principio giuridico di rappresentanza.

· Straordinarie: problemi ecclesiali urgenti, sono composte dai Vescovi eletti in base alla loro responsabilità nell’ambito dell’organizzazione ecclesiale.

· Speciali: questioni che riguardano una o più regioni.

Il Sinodo ha funzione consultiva in stretta dipendenza con il Pontefice.

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