Chi sono i christifideles?

Can 204 §1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

Can 205 Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

Ai fedeli cattolici spettano diritti e doveri particolari che li fanno essere, in identica posizione giuridica rispetto la stessa costituzione della Chiesa.

Can 208 Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

Can 207 §1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici. §2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità.

Ci sono particolari norme di diritto ecclesiastico che hanno rilevanza giuridica nei confronti di chi è battezzato ma non appartiene alla Chiesa.

La legge ecclesiastica vincola soltanto i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti ma non i pagani e i fratelli separati. La questione relativa alla disciplina dei diritti soggettivi incorporati nella personalità garantita dal diritto divino riguarda gli appartenenti alla Chiesa.

La Chiesa può agire in modo diretto o indiretto.

Capacità giuridica: posizione del soggetto destinatario di effetti giuridici.

Capacità d’agire: attitudine a porre in essere il negozio giuridico

Ogni autorità creata dal diritto ecclesiastico sia funzionale e conformemente pastorale. I Pastori devono seguire dei percorsi precostituiti e le pecore all’interno del gregge sono guidate nel percorso dato.

La gerarchia della Chiesa deve porsi in ascolto della comunità ecclesiale e deve operare le scelte di politica normativa conformi alle esigenze espresse della comunità stessa.

Il sistema ecclesiale si realizza nella sua costituzionalità se le regole che attribuiscono la sovranità e che presuppongono la gerarchia giungano a coniugarsi con quelle inerenti ai diritti fondamentali dei christifideles. La crescita individuale ad imitazione del Cristo corrisponderà alla crescita della Chiesa ad imitazione del Regno. Ogni intervento della Chiesa deve essere ispirato al diritto divino e al medesimo devono conformarsi.

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