La notificazione, rappresentando lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto del procedimento, di regola viene eseguita mediante la consegna al destinatario di una copia dell’atto stesso (art. 148 co. 3). L’organo che esegue la notificazione è l’aiutante ufficiale giudiziario del giudice o chi ne esercita le funzioni (co. 1). In casi particolari, tuttavia, le notificazioni possono essere svolte dalla polizia penitenziaria o da quella giudiziaria (co. 2 e 2 ter). Al fine di contemperare le esigenze della conoscenza effettiva del destinatario e della celerità degli adempimenti formali, il codice ha previsto una disciplina minuziosa, finalizzata a rendere minimo lo scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza legale dell’atto da notificare. Le formalità prescritte dalle legge, infatti, sono finalizzate ad assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte dell’interessato. Una volta che siano state adempiute, tuttavia, scatta la presunzione legale di avvenuta conoscenza.

Della consegna dell’atto viene redatto un verbale, la cosiddetta relazione di notificazione, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 168 co. 1. Tale notificazione, costituendo il verbale di un’attività compiuta, è destinata a far prova di quanto il pubblico ufficiale ha compiuto e dei fatti da lui constatati. La notificazione produce quindi effetto per ciascun destinatario dal giorno della sua esecuzione (co. 3) (presunzione di conoscenza).

I soggetti legittimati a disporre le notificazioni sono:

  • il giudice, la cui notificazione viene eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante la consegna dell’atto (art. 148 co. 1). Esistono comunque forme equipollenti alla notifica quali la consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria (co. 4), la lettura dei provvedimenti e gli avvisi dati verbalmente agli interessati che siano presenti (co. 5);
  • il pubblico ministero, la cui notificazione viene eseguita dall’ufficiale giudiziario oppure dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o ad eseguire (art. 151 co. 1);
  • le parti private, che possono effettuare le notificazioni di loro interesse secondo le regole ordinarie (richiesta all’ufficiale giudiziario) oppure valersi della modalità consistente nell’invio di copia dell’atto da parte del difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 152 co. 1).

I soggetti destinatari delle notificazioni sono:

  • il pubblico ministero, a cui viene consegnata una copia dell’atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto, in particolare, annota sull’originale la consegna eseguita e la data in cui questa è avvenuta (art. 153 co. 1);
  • il difensore, a cui viene consegnata una copia dell’atto. Ai sensi dell’art. 148 co. 2 bis, comunque, l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei ;
  • l’imputato detenuto, al quale viene consegnata una copia dell’atto nel luogo di detenzione (art. 156 co. 1). Se esso si rifiuta di ricevere l’atto, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata viene consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci (co. 2);
  • l’imputato non detenuto, per il quale si fa riferimento ad una particolare disciplina:
    • nel primo atto compiuto con l’intervento dell’imputato, l’autorità procedente lo invita a dichiarare o eleggere il proprio domicilio (art. 161 co. 1):
      • dichiarare il domicilio significa indicare quel luogo, ove l’imputato abita o lavora, nel quale gli atti saranno a lui notificati;
      • eleggere il domicilio significa indicare un domiciliatario, ossia una persona diversa dall’imputato che viene da lui scelta per ricevere copia dell’atto da notificare;
      • qualora non sia stato possibile invitare l’imputato a dichiarare o eleggere il domicilio, scatta un’ulteriore normativa, per la quale il codice distingue tra:
        • la prima notificazione, che di regola viene eseguita mediante consegna di copia alla persona (cosiddetta a mani proprie) (art. 157 co. 1). Se tale consegna non appare possibile, la notificazione avviene nel luogo in cui l’imputato è reperibile mediante la consegna di una copia dell’atto ad una persona che conviva con l’imputato o, in mancanza, al portiere. Se non è possibile consegnare la copia alle predette persone, si procede ad una nuova ricerca (co. 7) e, in casi di esito negativo, la notificazione viene effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale di abituale residenza o lavoro (co. 8).

Qualora non sia comunque possibile effettuare la notificazione all’imputato perché questi non risulta essere reperibile, il giudice o il pubblico ministero devono disporre nuove ricerche (art. 159). Qualora tali ricerche diano esito negativo, il giudice o il pubblico ministero emettono un decreto di irreperibilità, con il quale viene ordinato che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, rappresentante dell’irreperibile;

  • le successive notificazioni sono eseguite in relazione all’esito della prima (es. nel domicilio eletto, presso il difensore). Ai sensi dell’art. 157 co. 8 bis, tuttavia, qualora l’imputato abbia un difensore di fiducia, le notificazioni successive sono eseguite tramite consegna al difensore, che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione;
  • l’imputato all’estero: se è nota la residenza o la dimora estera dell’indagato, il giudice o il pubblico ministero inviano una raccomandata con l’indicazione dell’autorità procedente, del titolo del reato e della data e del luogo del fatto, invitando il soggetto a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. In mancanza di elezione di domicilio, le successive notificazioni devono essere effettuate mediante consegna al difensore (art. 169 co. 1).

Se non è data la residenza o la dimora dell’imputato, debbono effettuarsi ricerche nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali e, in caso di esito negativo, deve essere emesso decreto di irreperibilità (co. 4);

  • la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e gli altri soggetti (es. testimoni), per le quali si fa riferimento alle modalità previste per la prima notificazione all’imputato non detenuto (artt. 154 co. 1). Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato già costituiti in giudizio (notificazioni successive) sono eseguite presso i difensori (co. 4).

Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati espressamente nel titolo V del libro II del codice (es. consulenti tecnici) sono eseguite con alcune delle modalità previste per la prima notificazione all’imputato non detenuto, salvi i casi di urgenza previsti dall’art. 149.

Il codice prevede una serie di nullità speciali (art. 171) relative alle notificazioni, e questo al fine di assicurare il rispetto delle norme che tendono a ridurre il più possibile lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza reale.

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