Il codice utilizza l’espressione camera di consiglio per indicare due situazioni:

  • l’art. 125 co. 4 utilizza tale espressione per indicare il luogo in cui il giudice si ritira per formare il proprio convincimento;
  • l’art. 127, disciplinando il modello generale di procedimento in camera di consiglio, utilizza tale termine per indicare la modalità di svolgimento di un’attività giurisdizionale, alla quale le parti e le altre persone interessate (es. offeso) hanno diritto di partecipare.

Il procedimento in camera di consiglio presenta due caratteristiche:

  • l’assenza del pubblico (art. 127 co. 6);
  • la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei difensori.

Si tratta di una procedura semplificata che il codice impone tutte le volte in cui occorre adottare una decisione in tempi rapidi e vi sia la necessità di attivare un contraddittorio eventuale.

Nel modello ordinario di procedimento l’atto iniziale è il decreto di fissazione dell’udienza. Alle parti, agli altri interessati e ai loro difensori è dato avviso della data fissata per l’udienza almeno dieci giorni prima dell’udienza stessa (co. 1), a pena di nullità. Fino a cinque giorni prima dell’udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice (co. 2).

All’udienza, come detto, il contraddittorio è soltanto eventuale: la partecipazione delle parti, degli interessati e dei loro difensori, infatti, è soltanto facoltativa. Il giudice ha comunque l’obbligo, a pena di nullità, di ascoltare tutti coloro che intervengono all’udienza. L’imputato e il condannato in stato di detenzione hanno diritto di essere sentiti, se ne fanno richiesta e se sono detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice. Al contrario, se sono detenuti in un luogo diverso, alla loro audizione deve procedere a pena di nullità il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l’udienza in camera di consiglio (co. 3). In caso di loro legittimo impedimento, l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità (co. 4).

Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assumere la forma dell’ordinanza, impugnabile mediante ricorso per cassazione (co. 7).

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