Altro aspetto decisivo per le società quotate è quello della informazione in quanto proprio in base alle informazioni disponibili il mercato definisce la quotazione delle azioni, profilo sicuramente rilevante per gli investitori. Il testo unico finanziario impone quindi agli amministratori delle società quotate di mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea, di garantire a tutti i risparmiatori le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti. Vengono imposte quindi alle società quotate obblighi di informazione nei confronti del pubblico ed in particolare il dovere di informare il pubblico delle informazioni privilegiate (e quindi che non siano di pubblico dominio) che riguardano direttamente la società o le società controllate che se rese pubbliche sono idonee ad influire sensibilmente sul prezzo delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla società stessa.
Nei casi stabiliti dalla consob la divulgazione può essere ritardata purchè il ritardo non possa indurre in errore il pubblico su fatti essenziali e sempre che sia possibile garantire la riservatezza della informazione non divulgata. La consob può inoltre richiedere alle società quotate di rendere pubbliche notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico e la società può opporsi solo se da ciò potrebbe derivare un grave danno. Il reclamo della società può essere respinto quando la mancata comunicazione potrebbe indurre in errore il pubblico su fatti o circostanze essenziali.
Vediamo quindi come qualora ci sia conflitto tra gli interessi imprenditoriali della società e quelli del mercato finanziario la legge faccia prevalere i secondi. Le società quotate devono inoltre comunicare alla consob e al pubblico le operazioni che hanno per oggetto le azioni della società o altri strumenti finanziari da essa emessi., . Accanto agli obblighi di comunicazione si pongono altre regole volte a garantire la correttezza delle modalità di diffusione delle informazioni. Pertanto i soggetti (diversi dalle società di rating) che diffondono valutazioni riguardanti le azioni o gli altri strumenti finanziari raccomandando o proponendo investimenti devono presentare l’informazione in modo corretto e trasparente e comunicare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse.
E’ inoltre obbligatorio per le società quotate la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ha il compito di attestare la corrispondenza delle informazioni diffuse sul mercato con le risultanze interne ed i libri contabili della società.
Il dirigente, insieme agli organi amministrativi delegati, deve inoltre attestare con apposita relazione sul bilancio (di esercizio, consolidato e semestrale abbreviato l’applicazione delle procedure richieste dalla legge e la conformità delle scritture contabili alla legge e ai principi contabili internazionali. In relazione a tali compiti si applica nei confronti del dirigente la disciplina sulla responsabilità degli amministratori.
Le società quotate sono poi tenute a pubblicare (con le modalità definite dalla consob) una serie di relazioni finanziarie (con cadenza annuale, trimestrale e semestrale) contenenti informazioni sugli eventi importanti accaduti nel periodo e sulla situazione patrimoniale della società.