Nel concetto di prodotto finanziario viene a ricomprendersi il fenomeno dell’appello al pubblico risparmio. Tale fenomeno viene disciplinato dal testo unico bancario e consiste in ogni operazione di massa, gestita da un promotore o da un terzo, che viene offerta al pubblico degli investitori con la prospettazione di un profitto e che ha caratteristiche tali da escludere che gli investitori possano gestirla o controllarla in modo determinante.

Secondo il testo unico bancario l’appello al pubblico risparmio può concretizzarsi in un appello diretto all’investimento (e quindi avente per oggetto la vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari) o al disinvestimento (e quindi avente per oggetto l’acquisto o lo scambio di prodotti finanziari). La disciplina prevista dal testo unico bancario si applica solo in relazione ad operazioni che raggiungano determinati limiti relativamente al numero dei soggetti cui l’offerta è diretta e al suo ammontare complessivo.

L’appello al pubblico comporta specifiche esigenze di tutela dei risparmiatori, destinatari della sollecitazione stessa. E’ ovvio che la normativa punta alla tutela del risparmiatore e non di qualsiasi investitore tanto è vero che la disciplina prevista dal testo unico bancario non è applicabile nell’ipotesi in cui destinatari dell’appello al pubblico siano esclusivamente investitori qualificati. E’ altrettanto ovvio che la disciplina ha l’obiettivo di dare al risparmiatore una effettiva consapevolezza circa l’operazione che si accinge a compiere e non in linea di principio una valutazione della validità economica dell’operazione stessa.

Ciò è dimostrato dal fatto che è richiesta un diverso grado di consapevolezza a seconda se l’operazione riguardi un investimento e quindi la vendita di prodotti finanziari o un disinvestimento e quindi il loro acquisto o scambio. La disciplina posta dal testo unico bancario impone modalità volte ad assicurare la necessaria trasparenza dell’operazione affidando un ruolo preminente alla Consob cui sono attribuiti i poteri necessari per assicurare la tutela degli investitori e l’efficienza e la trasparenza del mercato.

L’offerta deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob cui deve essere allegato un documento destinato alla pubblicazione:

a) detto prospetto informativo nel caso di offerta al pubblico di vendita o sottoscrizione- In tale prospetto devono essere contenute le informazioni necessarie affinchè gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sulle prospettive di rendimento

b) detto documento di offerta nel caso di offerta pubblica di acquisto e scambio. E’ chiaro che nel primo caso sono richieste informazioni che nel secondo caso non sono necessarie in quanto essendo l’appello di acquisto rivolto agli attuali titolari dei prodotti finanziari oggetto dell’appello essi dovrebbero già essere informati delle loro caratteristiche.

La Consob oltre a stabilire con proprio regolamento il contenuto e le modalità di pubblicazione di tale documento esercita anche una attività di controllo tesa a verificare la completezza e correttezza dell’informazione e le è attribuito il potere di sospendere o vietare le operazioni non coerenti con la disciplina. Inoltre dalla data di pubblicazione del documento fino alla conclusione della operazione la Consob può richiedere informazioni e notizie agli emittenti, richiedendo che siano rese pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico e compiere ispezioni direttamente presso la sede degli emittenti.

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