Appello principale ed incidentale:

  • appello principale: tale appello, qualora sia ammissibile, determina il dovere del giudice di secondo grado di riesaminare il fatto nei limiti dei punti ai quali si riferiscono i motivi proposti;
  • appello incidentale: una volta che una parte abbia presentato appello principale, le altre parti che erano legittimate ad appellare ma non lo hanno fatto hanno la possibilità di proporre appello incidentale entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’appello principale (art. 595 co. 1). La funzione di tale appello incidentale è quella di integrare il contraddittorio nel giudizio di appello: non si vuole rimettere in termini la parte che non ha impugnato, quanto consentire all’appellante incidentale di sottoporre al giudice una tesi alternativa sullo stesso tema oggetto di controllo a seguito dell’appello principale. Ai sensi dell’art. 595 co. 4, l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso .

Ai sensi dell’art. 595 co. 3, l’appello incidentale del pubblico ministero fa cadere il divieto di reformatio in peius che opera quando appella il solo imputato (art. 597 co. 3). L’appello incidentale proposto dal pubblico ministero, tuttavia, non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello.

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